XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1473




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche al criterio di determinazione
del reddito imponibile ai fini
contributivi in agricoltura).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo nonché per i superstiti dei lavoratori dipendenti dello stesso settore sono determinati in relazione alle retribuzioni spettanti ai lavoratori sulla base dei contratti collettivi di categoria stipulati con le associazioni sindacali dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative.
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.


Art. 2.

(Regolarizzazione dei contributi
in agricoltura).

        1. I soggetti debitori di somme dovute a titolo di contributi previdenziali nel settore agricolo che hanno omesso il pagamento di contributi già maturati ed in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda di regolarizzazione contributiva presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. L'INPS stabilisce l'importo della contribuzione previdenziale dovuta e provvede a suddividere quanto risulta pregresso in trenta rate mensili di eguale importo, di cui la prima deve essere pagata all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo per il periodo di differimento successivo al pagamento della prima rata.
        3. L'adempimento del pagamento dell'ultima rata comporta automaticamente la piena regolarizzazione ai fini contributivo-previdenziali del soggetto debitore.



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