XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1473
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al criterio di determinazione
del reddito imponibile ai fini
contributivi in agricoltura).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 i contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo
nonché per i superstiti dei lavoratori dipendenti dello stesso
settore sono determinati in relazione alle retribuzioni
spettanti ai lavoratori sulla base dei contratti collettivi di
categoria stipulati con le associazioni sindacali dei
lavoratori agricoli maggiormente rappresentative.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 2.
(Regolarizzazione dei contributi
in agricoltura).
1. I soggetti debitori di somme dovute a titolo di
contributi previdenziali nel settore agricolo che hanno omesso
il pagamento di contributi già maturati ed in scadenza alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono
presentare domanda di regolarizzazione contributiva presso la
sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) competente per territorio, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'INPS stabilisce l'importo della contribuzione
previdenziale dovuta e provvede a suddividere quanto risulta
pregresso in trenta rate mensili di eguale importo, di cui la
prima deve essere pagata all'atto della presentazione della
domanda di cui al comma 1. Le rate successive alla prima sono
maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo per il
periodo di differimento successivo al pagamento della prima
rata.
3. L'adempimento del pagamento dell'ultima rata comporta
automaticamente la piena regolarizzazione ai fini
contributivo-previdenziali del soggetto debitore.