XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1464




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

(Diritto di elettorato).

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

        "Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali è riconosciuto a tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
        Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana ad eccezione della cittadinanza".


Art. 2.

(Diritto di petizione).

        1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 50 - Tutti i residenti possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità".


Art. 3.

(Accesso alle pubbliche amministrazioni
che erogano servizi).

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione è inserito il seguente:

        "La legge può determinare le modalità ed i limiti per l'accesso degli stranieri agli uffici delle pubbliche amministrazioni che erogano servizi sanitari e servizi sociali, con esclusione di quelli previsti nell'ambito delle funzioni di pubblica sicurezza, della giustizia e della difesa dello Stato".

Art. 4.

(Referendum).

        1. Dopo il terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Al referendum per le leggi in materia di autonomie locali, definite dalla legge, hanno il diritto di partecipare, secondo modalità stabilite dalla legge, anche tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana".



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