XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1464
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Diritto di elettorato).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione
sono inseriti i seguenti:
"Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni
amministrative e nelle altre elezioni locali è riconosciuto a
tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre cinque
anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma è
richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana ad eccezione della cittadinanza".
Art. 2.
(Diritto di petizione).
1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 50 - Tutti i residenti possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità".
Art. 3.
(Accesso alle pubbliche amministrazioni
che erogano servizi).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della
Costituzione è inserito il seguente:
"La legge può determinare le modalità ed i limiti per
l'accesso degli stranieri agli uffici delle pubbliche
amministrazioni che erogano servizi sanitari e servizi
sociali, con esclusione di quelli previsti nell'ambito delle
funzioni di pubblica sicurezza, della giustizia e della difesa
dello Stato".
Art. 4.
(Referendum).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione
è inserito il seguente:
"Al referendum per le leggi in materia di autonomie
locali, definite dalla legge, hanno il diritto di partecipare,
secondo modalità stabilite dalla legge, anche tutti coloro che
sono residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in
possesso della cittadinanza italiana".