XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1462
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è
sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Rientra nelle facoltà dei proprietari
e dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti
nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di
Marano-Grado il libero esercizio dell'agricoltura, della pesca
e dell'acquacoltura.
2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico
le valli da pesca di cui al comma 1 sono soggette a servitù
idraulica. La gestione delle medesime valli da pesca è svolta
conformemente ai programmi, ai controlli e agli ordini
disposti dal Magistrato alle acque al fine di assicurare il
mantenimento del regime lagunare.
3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga
necessario destinare alla libera espansione della marea alcune
aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare ed i
vincoli derivanti dalla servitù idraulica siano ritenuti
inadeguati al buon regime delle acque il Magistrato stesso
procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità,
oppure, ove ne sia il caso, alla affrancazione da eventuali
diritti esistenti sulle aree medesime.
4. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro
lagunare è avvenuta per cause naturali".