XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1462




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

        "Art. 9. - 1. Rientra nelle facoltà dei proprietari e dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado il libero esercizio dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
            2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico le valli da pesca di cui al comma 1 sono soggette a servitù idraulica. La gestione delle medesime valli da pesca è svolta conformemente ai programmi, ai controlli e agli ordini disposti dal Magistrato alle acque al fine di assicurare il mantenimento del regime lagunare.
            3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica siano ritenuti inadeguati al buon regime delle acque il Magistrato stesso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, alla affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.
            4. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali".



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