XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1461
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita per la durata della XIV legislatura una
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti,
sulle attività illecite ad esso eventualmente connesse nonché
sull'inquinamento determinato dai rifiuti sulle acque interne
sia superficiali che sotterranee, di seguito denominata
"Commissione", con il compito di:
a) svolgere indagini sull'assetto e sull'attuale
funzionamento del ciclo dei rifiuti, sulle persone fisiche e
giuridiche che lo gestiscono, sugli effettivi assetti
proprietari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata,
con particolare riferimento alle associazioni di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attività
illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche,
con particolare riguardo al traffico dei rifiuti ed in
particolare di quelli più pericolosi tra le diverse regioni
del Paese e verso altre nazioni;
c) verificare gli effetti del ciclo dei rifiuti
sull'ambiente ed in particolare sull'inquinamento delle acque
interne, delle falde freatiche e delle acque marine;
d) accertare l'attuale stato di conservazione dei
rifiuti di natura nucleare anche in ordine alla costituzione
di un sito nazionale per i rifiuti e le scorie nucleari;
e) verificare l'applicazione della normativa
vigente in materia di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti da parte della pubblica
amministrazione, degli enti locali e dei soggetti privati cui
sono affidati la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
f) accertare l'efficienza e la funzionalità dei
sistemi di raccolta, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti;
g) accertare le cause che hanno determinato in
molti casi l'accumulo di rifiuti non raccolti per lunghi
periodi in diversi centri abitati, le cause della difficoltà
di smaltire rifiuti in discariche idonee e le cause che hanno
impedito di realizzare un numero adeguato di discariche
equamente diffuse in tutto il territorio nazionale;
h) accertare se e come le disfunzioni del ciclo
dei rifiuti abbiano messo e mettono a rischio la salute dei
cittadini;
i) proporre soluzioni legislative e amministrative
ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali,
per rendere efficiente, trasparente e sicuro per la salute
pubblica e l'ambiente il ciclo dei rifiuti e per rimuovere le
disfunzioni accertate;
l) trasmettere relazioni all'autorità giudiziaria
al fine di sollecitare i poteri di indagine quando si
ravvisino ipotesi di reato.
2. La Commissione riferisce al Parlamento sulle attività
svolte con una relazione annuale e con specifiche relazioni
ogni volta ne ravvisi la necessità, nonché al termine dei suoi
lavori, presentando una relazione finale. Già nella prima
relazione annuale dovranno essere indicati gli interventi
legislativi ed amministrativi più urgenti.
3. La Commissione procede alle indagini con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. La Commissione può disporre direttamente della polizia
giudiziaria con le modalità previste dal codice di procedura
penale.
Art. 4.
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,
anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la
Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti
acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui
agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può
essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di
inchiesta.
Art. 5.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
3. Alla Commissione non può essere opposto il segreto
d'ufficio o il segreto di Stato.
Art. 6.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie, nonché di cittadini con specifiche
competenze in materia di indagine sulla criminalità ambientale
organizzata e non organizzata.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
utilizza personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.