XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1460




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta degli interessati".

        2. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali".



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