XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1460
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
1951, n. 204, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario
generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta
degli interessati".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9
gennaio 1951, n. 204, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione
dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della
salma sono totalmente a carico dello Stato che provvede,
tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati
generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei
caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali".