XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1458




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Capo I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE
E PRINCI'PI FONDAMENTALI


Art. 1.

(Costituzione della Regione).

        1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei princìpi fondamentali della Costituzione e secondo il presente Statuto.
        2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.


Art. 2.

(Princìpi fondamentali).

        1. In attuazione della Costituzione e del presente Statuto la Repubblica promuove lo sviluppo economico della Sardegna, garantisce ai cittadini sardi parità di condizioni economiche e sociali e condizioni di pari opportunità rispetto alle altre regioni italiane, opera per superare le limitazioni derivanti dall'insularità.
        2. La legge statale che disciplina le elezioni del Parlamento europeo garantisce che almeno un trentesimo dei parlamentari europei eletti in Italia sia espresso dai cittadini della Sardegna.
        3. Lo Stato e la Regione garantiscono l'eguaglianza tra i cittadini, i diritti inviolabili di libertà ed il diritto al lavoro.
        4. La Regione tutela la lingua, la storia e la cultura della Sardegna, associa alle sue politiche le comunità locali e garantisce la effettiva e piena partecipazione dei sardi alle scelte fondamentali dello sviluppo dell'isola attraverso specifici istituti definiti dalla legge regionale.

Art. 3.

(Coesione economica e sociale,
continuità territoriale).

        1. Lo Stato assegna alla Sardegna risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali nell'ambito di un piano organico definito, approvato ed attuato con il concorso della Regione.
        2. Il piano organico di cui al comma 1, al fine di realizzare l'effettiva continuità territoriale tra l'isola, il continente ed il resto dell'Europa, deve prevedere misure atte a garantire parità di costi per la mobilità delle persone e delle merci rispetto al restante territorio nazionale. Deve inoltre assicurare che vengano destinati al territorio della Sardegna risorse finanziarie ed interventi diretti a realizzare un sistema di infrastrutture, anche con riferimento alle opere stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, telematiche ed energetiche, tale da assicurare un livello pari a quello esistente nel restante territorio continentale.


Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE


Art. 4.

(Potestà legislativa della Regione).

        1. La potestà legislativa è esercitata dalla Regione nel rispetto dei princìpi della Costituzione, dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dello Statuto e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. E' esercitata altresì dallo Stato per le materie tassativamente previste dal presente Statuto.
        2. La legge regionale rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.
        3. La legge regionale ratifica le intese che la Regione stipula con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, quando si provvede alla individuazione di organi comuni tra più Regioni.
        4. La ratifica con legge regionale interviene, nell'ambito delle competenze, anche per le intese della Regione con Stati esteri e per le intese con enti territoriali interni di altri Stati.


Art. 5.

(Potestà legislativa esclusiva dello Stato).

        1. Spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa nelle seguenti materie:

                a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

                b) tutela dell'ambiente;

                c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

                d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

                e) ordinamento tributario;

                f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; ordinamento contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

                g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

                h) principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
                i) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia forestale, rurale e locale urbana e della polizia amministrativa locale;

                l) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

                m) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

                n) norme generali sull'istruzione;

                o) previdenza sociale;

                p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

                q) pesi, misure e determinazione del tempo; opere dell'ingegno;

                r) poste;

                s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

                t) ordinamento generale delle attività sportive;

                u) produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni;

                v) alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.


Art. 6.

(Potestà legislativa concorrente
tra Regione e Stato).

        1. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alla Regione la potestà legislativa ma è riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei princìpi fondamentali. Le materie di legislazione concorrente sono le seguenti:

                a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione;

                b) commercio con l'estero;

                c) tutela e sicurezza del lavoro;
                d) immigrazione;

                e) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

                f) professioni;

                g) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

                h) tutela della salute;

                i) alimentazione;

                l) organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

                m) ordinamento sportivo;

                n) protezione civile;

                o) governo del territorio con esclusione delle materie dell'edilizia e dell'urbanistica;

                p) porti e aeroporti civili;

                q) grandi reti di trasporto e di navigazione;

                r) ordinamento della comunicazione;

                s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

                t) previdenza complementare e integrativa;

                u) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

                v) tutela dell'ecosistema e dei beni culturali;

                z) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;

                aa) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

                bb) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

                cc) regime doganale della Regione.

Art. 7.

(Competenza legislativa della Regione).

        1. Spetta alla Regione la potestà legislativa con riferimento ad ogni materia non attribuita espressamente alla potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.


Art. 8.

(Potestà regolamentare).

        1. Nelle materie di legislazione statale esclusiva la potestà regolamentare spetta allo Stato, salvo delega alla Regione la quale può emanare norme di integrazione e di attuazione.
        2. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia tranne che per quelle attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane i quali tutti, comunque, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.


Art. 9.

(Funzioni amministrative).

        1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano dalla legge conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base di princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
        2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
        3. La Regione esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge, nel rispetto del comma 1 nonché quelle delegate dallo Stato che vengono dirette dal Presidente della Regione che si conforma alle istruzioni del Governo.
        4. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
        5. Un rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
        6. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5, e disciplina forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
        7. Stato, Regione, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.


Art. 10.

(Partecipazione all'attività
dell'Unione europea).

        1. La Regione, tranne che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
        2. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, in conformità ai princìpi dell'ordinamento giuridico ed agli impegni internazionali dello Stato.
        3. La Regione, salve le proprie competenze di cui al comma 2, è anche rappresentata nella elaborazione e nella sottoscrizione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi che siano comunque di diretto interesse della Sardegna.
        4. Il Presidente della Regione partecipa, con rango di Ministro, in rappresentanza dello Stato ai Consigli dei Ministri dell'Unione europea quando si trattano questioni di specifico interesse della Sardegna.


Art. 11.

(Poteri sostitutivi del Governo).

        1. Il Governo può sostituirsi a organi della Regione, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica nella Repubblica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
        2. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.


Capo III

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO


Art. 12.

(Autonomia finanziaria).

        1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata di spesa e la sua finanza è coordinata con quella dello Stato, in armonia con i princìpi costituzionali di solidarietà e coesione nazionale. La Regione ha risorse autonome, istituisce tributi propri in un quadro coordinato di finanza pubblica. Lo Stato garantisce con la legge di bilancio che la Regione goda di entrate complessive annuali non inferiori al prelievo fiscale complessivo prodotto nel territorio regionale aumentato delle risorse aggiuntive a qualunque titolo erogate dallo Stato nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
        2. Con le risorse di cui al comma 1 la Regione crea un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. La Regione provvede altresì a destinare risorse aggiuntive e ad effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province e Città metropolitane, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.
        3. Le risorse di cui al comma 1 concorrono a finanziare il piano di cui all'articolo 3.
        4. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.


Art. 13.

(Princìpi e strumenti per l'autonomia
finanziaria).

        1. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
        2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese nel rispetto dei trattati stipulati nell'ambito dell'Unione europea.
        3. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
        4. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
        5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarlo.
        6. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.


Art. 14.

(Patrimonio e demanio).

        1. Comuni, le Province, le Città metropolitane e la Regione hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
        2. La Regione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno facoltà di ricorrere all'indebitamento, anche emettendo prestiti interni, da essi esclusivamente garantiti, di norma solo per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, e comunque per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
        3. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne quello necessario alla difesa della Repubblica.
        4. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.
        5. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
        6. Previa intesa della Regione con l'Unione europea, possono essere istituiti in Sardegna zone e punti franchi o può essere costituito in zona franca l'intero territorio regionale.


Capo IV

ORGANI DELLA REGIONE


Art. 15.

(Organi fondamentali della Regione e legge sulla forma di
governo).

        1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
        2. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente con suffragio universale e diretto.
        3. In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Statuto, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, integra la disciplina sulla forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale del Presidente della Regione, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
        4. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge di cui al comma 3 promuove la parità di accesso alle cariche elettive.
        5. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione.
        6. La legge regionale di cui al comma 3, dopo la sua approvazione, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, con due successive deliberazioni a distanza di almeno due mesi, viene pubblicata e su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro un mese della sua pubblicazione.
        7. La legge regionale di cui al comma 3 è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Se la legge è stata approvata in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. La legge non è promulgata, qualora sia sottoposta a referendum, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, ovvero qualora, impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, l'impugnazione governativa sia accolta dalla Corte.
        8. Con la legge regionale di cui al comma 3 è disciplinato il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.


Art. 16.

(Consiglio regionale).

        1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.
        2. E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.
        3. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
        4. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 3.
        5. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
        6. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.


Art. 17.

(Organizzazione del Consiglio regionale).

        1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
        2. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti.
        3. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
        4. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
        5. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio.
        6. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica nominando i relativi componenti con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi.

Art. 18.

(Status dei consiglieri regionali).

        1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
        2. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.
        3. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, intendendosi sostituito il riferimento alla Camera di appartenenza con quello al Consiglio regionale.
        4. I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.


Art. 19.

(Funzioni del Consiglio regionale).

        1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla Regione. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno due consigli provinciali ed a non meno di dieci consigli comunali che rappresentino almeno un ventesimo degli elettori per la Regione ed al popolo sardo, secondo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 15.
        2. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione ed approvato dal Consiglio regionale, articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento può disciplinare l'approvazione anche in sede redigente.
        3. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
        4. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinati ai termini di cui al comma 3.
        5. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione, ed è tenuto a pronunciarsi sulle petizioni presentate dai cittadini della Sardegna su problemi di comune interesse.


Art. 20.

(Bilancio della Regione).

        1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta regionale.
        2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare e quello provvisorio può essere autorizzato per non più di tre mesi.
        3. I disegni di legge finanziaria e di bilancio sono contestualmente trasmessi al Consiglio delle autonomie locali il quale deve pronunciarsi entro venti giorni. In caso di parere contrario su talune parti, l'approvazione delle stesse senza adeguarsi al parere può avvenire solo con il voto a maggioranza assoluta del Consiglio regionale.


Art. 21.

(Impugnazione delle leggi).

        1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.
        2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.


Art. 22.

(Presidente della Regione
e Giunta regionale).

        1. L'elezione del Presidente della Regione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale.
        2. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente della Regione nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli. Definisce le funzioni del Vicepresidente, che fa parte della Giunta regionale.
        3. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
        4. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione in caso di dimissioni del Presidente della Regione.
        5. Il Presidente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
        6. Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
        7. L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della Giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
        8. L'Ufficio di membro della Giunta regionale è altresì incompatibile con la carica di consigliere regionale.
        9. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.


Art. 23.

(Atti aventi forza di legge regionale
della Giunta regionale).

        1. In casi straordinari, specificamente indicati nella legge di delegazione, la Giunta regionale può essere delegata, per materie determinate e con l'indicazione dei termini di tempo, non superiori ad un anno, e dei principi e criteri direttivi, ad approvare decreti con valore di legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
        2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati con atto del Presidente della Regione.


Capo V

ENTI LOCALI


Art. 24.

(Province e Comuni nella Regione).

        1. Le province della Sardegna conservano l'attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere istituite nuove Province e possono essere modificate le circoscrizioni delle Province esistenti in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.
        2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
        3. Sugli atti degli enti locali può essere esercitato un controllo di legittimità da organi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale.

Capo VI

RAPPORTI FRA LO STATO
E LA REGIONE


Art. 25.

(Rapporti con il Governo).

        1. Il Presidente della Regione riceve la convocazione con l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri ed interviene ai relativi lavori, con diritto di voto, quando si trattano questioni che riguardano specificatamente la Regione.
        2. Il Governo della Repubblica, stabilendo specifiche direttive può delegare, anche in via generale, alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico da esercitare dal Presidente della Regione, il quale, a tale scopo, può richiedere l'impiego delle forze armate.
        3. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa per l'isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, se sussistono le condizioni, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione. In caso di mancato accoglimento della richiesta regionale la Giunta regionale può proporre conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.


Art. 26.

(Scioglimento del Consiglio regionale).

        1. Il Consiglio regionale può essere sciolto, oltre che negli altri casi indicati dallo Statuto, quando compia atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
        2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, che debbono avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
        3. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al comma 2 è disposta la rimozione del Presidente della Regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.
        4. La legge regionale di cui all'articolo 15 disciplina gli ulteriori effetti dello scioglimento e della rimozione nonché quelli relativi allo svolgimento delle funzioni presidenziali da parte del Vicepresidente eletto.


Capo VII

REVISIONE DELLO STATUTO


Art. 27.

(Revisione dello Statuto).

        1. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto è esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori della Sardegna. Può essere esercitata anche con il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Nel caso di progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, le relative proposte sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime preventivamente il suo parere entro due mesi.
        2. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da entrambe le Camere, il Consiglio regionale deve esprimere il suo parere entro i successivi venti giorni e qualora questo sia contrario, il Presidente della Regione indice un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione. Qualora l'esito del referendum sia contrario alla modifica, la seconda deliberazione parlamentare non ha luogo, e la proposta di modifica decade.
        3. Nel caso di proposte di revisione statutaria di iniziativa del Consiglio regionale il Parlamento, qualora vengano approvati emendamenti nel corso della prima deliberazione, attende che su di essi si pronunci, nei venti giorni successivi alla approvazione della seconda Camera, il Consiglio regionale. Qualora il Consiglio regionale esprima voto contrario, deve interrompersi il procedimento legislativo per la modifica dello Statuto.
        4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono sottoposte al referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione.
        5. Le disposizioni del Capo III del presente Statuto possono essere modificate con legge ordinaria della Repubblica, su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso di intesa con la Regione.


Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 28.

(Commissioni paritetiche).

        1. Sono istituite una o più commissioni paritetiche di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dalla Giunta regionale della Sardegna, sentito il Consiglio regionale, con il compito di proporre le disposizioni relative al passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, alle Province ed ai Comuni, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposto al parere vincolante del Consiglio regionale ed emanate con decreto legislativo.


Art. 29.

(Applicazione transitoria
delle leggi dello Stato).

        1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.


Art. 30.

(Disposizioni finanziarie transitorie).

        1. Sino all'entrata a regime del sistema fiscale di cui all'articolo 12 le entrate della Regione sono costituite:

                a) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e fiscalmente domiciliate nella Regione e dai nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prodotto nella Regione, anche se riscosso fuori dal territorio sardo;

                b) dai nove decimi del gettito delle imposte di bollo, di registro, o dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile in sostituzione anche parziale di queste;

            c) dai nove decimi del gettito delle imposte ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative, riferite ad atti, attività o beni relativi al territorio della Regione o su di esso esistenti;

            d) dai nove decimi del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni relative a transazioni di beni o altre attività esistenti nel territorio della Regione;

                e) dai nove decimi del gettito tributario dei giochi, delle scommesse o delle lotterie nazionali soggetti a regime di monopolio, anche se gestiti in concessione, relativamente a qualsiasi tipo di giocata effettuata nel territorio della Regione;

            f) dai nove decimi del gettito di tutte le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riscosse nel territorio della Regione;

            g) dai nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella Regione, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nel territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

            h) dai nove decimi del gettito delle accise applicate nello Stato su tutti i prodotti ottenuti dalla lavorazione eseguita nella Regione;

            i) dai nove decimi delle accise applicate sui prodotti soggetti al monopolio dei tabacchi consumati nella Regione;

                l) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riscossa nel territorio della Regione;
            m) dai nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nel territorio della Regione;

                n) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

                o) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

                p) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

                q) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

            r) dai nove decimi delle somme riscosse dalle pubbliche amministrazioni, nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

        2. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sanzioni amministrative e penali.
        3. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.
        4. La Regione nell'ambito del proprio territorio è titolare dei tributi di cui al comma 1 ed acquisisce le strutture statali ivi operanti per la gestione degli stessi tributi.
        5. Alla Regione è riconosciuto il costo relativo al trasferimento del personale e delle strutture statali.
        6. Sono devoluti allo Stato i decimi residuali del gettito di cui al comma 1 non acquisiti dalla Regione.


Art. 31.

(Disposizione transitoria sulla partecipazione regionale
ai lavori del Parlamento).

        1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della Parte seconda della Costituzione ed alla istituzione del Senato delle Regioni, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti della Regione e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
        2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea parlamentare delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Art. 32.

(Disposizioni elettorali transitorie).

        1. Qualora si debba procedere a nuove elezioni ed alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale ai sensi dell'articolo 15, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.
        2. Ai fini di cui al comma 1 le circoscrizioni elettorali sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per quanto riguarda i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario la circoscrizione è costituita dal territorio dell'intera Regione. E' proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato capolista della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
        3. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 del presente articolo si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 del presente Statuto.
        4. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
        5. All'elezione di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, in via suppletiva, ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
        6. Il Consiglio regionale eletto nel 1999 decade qualora, entro due mesi dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle presenti norme transitorie.


Art. 33.

(Disposizione transitoria sui trasporti).

        1. Sino alla piena realizzazione dell'obbiettivo di cui al comma 2 dell'articolo 3 il Governo della Repubblica è tenuto ad operare affinché nella regolamentazione del servizio ferroviario e degli altri servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessare la Regione, ivi compresa la determinazione delle relative tariffe, la Regione Sardegna esprima un parere vincolante che può essere disatteso solo previa autorizzazione del Governo.


Art. 34.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge costituzionale entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione