XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1458
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Capo I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE
E PRINCI'PI FONDAMENTALI
Art. 1.
(Costituzione della Regione).
1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione
autonoma entro l'unità politica della Repubblica italiana, una
e indivisibile, sulla base dei princìpi fondamentali della
Costituzione e secondo il presente Statuto.
2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo
Cagliari.
Art. 2.
(Princìpi fondamentali).
1. In attuazione della Costituzione e del presente Statuto
la Repubblica promuove lo sviluppo economico della Sardegna,
garantisce ai cittadini sardi parità di condizioni economiche
e sociali e condizioni di pari opportunità rispetto alle altre
regioni italiane, opera per superare le limitazioni derivanti
dall'insularità.
2. La legge statale che disciplina le elezioni del
Parlamento europeo garantisce che almeno un trentesimo dei
parlamentari europei eletti in Italia sia espresso dai
cittadini della Sardegna.
3. Lo Stato e la Regione garantiscono l'eguaglianza tra i
cittadini, i diritti inviolabili di libertà ed il diritto al
lavoro.
4. La Regione tutela la lingua, la storia e la cultura
della Sardegna, associa alle sue politiche le comunità locali
e garantisce la effettiva e piena partecipazione dei sardi
alle scelte fondamentali dello sviluppo dell'isola attraverso
specifici istituti definiti dalla legge regionale.
Art. 3.
(Coesione economica e sociale,
continuità territoriale).
1. Lo Stato assegna alla Sardegna risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali nell'ambito di un piano organico
definito, approvato ed attuato con il concorso della
Regione.
2. Il piano organico di cui al comma 1, al fine di
realizzare l'effettiva continuità territoriale tra l'isola, il
continente ed il resto dell'Europa, deve prevedere misure atte
a garantire parità di costi per la mobilità delle persone e
delle merci rispetto al restante territorio nazionale. Deve
inoltre assicurare che vengano destinati al territorio della
Sardegna risorse finanziarie ed interventi diretti a
realizzare un sistema di infrastrutture, anche con riferimento
alle opere stradali, autostradali, ferroviarie, portuali,
aeroportuali, telematiche ed energetiche, tale da assicurare
un livello pari a quello esistente nel restante territorio
continentale.
Capo II
FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 4.
(Potestà legislativa della Regione).
1. La potestà legislativa è esercitata dalla Regione nel
rispetto dei princìpi della Costituzione, dell'ordinamento
giuridico della Repubblica, dello Statuto e dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. E' esercitata altresì dallo Stato per le
materie tassativamente previste dal presente Statuto.
2. La legge regionale rimuove ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica.
3. La legge regionale ratifica le intese che la Regione
stipula con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, quando si provvede alla individuazione di
organi comuni tra più Regioni.
4. La ratifica con legge regionale interviene, nell'ambito
delle competenze, anche per le intese della Regione con Stati
esteri e per le intese con enti territoriali interni di altri
Stati.
Art. 5.
(Potestà legislativa esclusiva dello Stato).
1. Spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà
legislativa nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) tutela dell'ambiente;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) ordinamento tributario;
f) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
ordinamento contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
g) organi costituzionali ed istituzionali dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
h) principi dell'organizzazione e dell'attività
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
i) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia forestale, rurale e locale urbana e della
polizia amministrativa locale;
l) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
m) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
q) pesi, misure e determinazione del tempo; opere
dell'ingegno;
r) poste;
s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia;
t) ordinamento generale delle attività
sportive;
u) produzione e commercio di farmaci, narcotici e
veleni;
v) alimentazione e controllo delle sostanze
alimentari.
Art. 6.
(Potestà legislativa concorrente
tra Regione e Stato).
1. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alla
Regione la potestà legislativa ma è riservata alla
legislazione dello Stato la determinazione dei princìpi
fondamentali. Le materie di legislazione concorrente sono le
seguenti:
a) rapporti internazionali e con l'Unione europea
della Regione;
b) commercio con l'estero;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) immigrazione;
e) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale;
f) professioni;
g) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi;
h) tutela della salute;
i) alimentazione;
l) organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane;
m) ordinamento sportivo;
n) protezione civile;
o) governo del territorio con esclusione delle
materie dell'edilizia e dell'urbanistica;
p) porti e aeroporti civili;
q) grandi reti di trasporto e di navigazione;
r) ordinamento della comunicazione;
s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia;
t) previdenza complementare e integrativa;
u) armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
v) tutela dell'ecosistema e dei beni culturali;
z) valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
promozione e organizzazione di attività culturali;
aa) casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale;
bb) enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale;
cc) regime doganale della Regione.
Art. 7.
(Competenza legislativa della Regione).
1. Spetta alla Regione la potestà legislativa con
riferimento ad ogni materia non attribuita espressamente alla
potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.
Art. 8.
(Potestà regolamentare).
1. Nelle materie di legislazione statale esclusiva la
potestà regolamentare spetta allo Stato, salvo delega alla
Regione la quale può emanare norme di integrazione e di
attuazione.
2. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni
altra materia tranne che per quelle attribuite a Comuni,
Province e Città metropolitane i quali tutti, comunque, hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Art. 9.
(Funzioni amministrative).
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano dalla
legge conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base di princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative ad essa
attribuite dalla legge, nel rispetto del comma 1 nonché quelle
delegate dallo Stato che vengono dirette dal Presidente della
Regione che si conforma alle istruzioni del Governo.
4. La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei
loro uffici.
5. Un rappresentante del Governo sovraintende alle
funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.
6. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regione nelle materie di cui alla lettera i) del
comma 1 dell'articolo 5, e disciplina forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
7. Stato, Regione, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 10.
(Partecipazione all'attività
dell'Unione europea).
1. La Regione, tranne che nelle materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
2. Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, in conformità ai princìpi
dell'ordinamento giuridico ed agli impegni internazionali
dello Stato.
3. La Regione, salve le proprie competenze di cui al comma
2, è anche rappresentata nella elaborazione e nella
sottoscrizione dei progetti dei trattati di commercio che il
Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto
riguardino scambi che siano comunque di diretto interesse
della Sardegna.
4. Il Presidente della Regione partecipa, con rango di
Ministro, in rappresentanza dello Stato ai Consigli dei
Ministri dell'Unione europea quando si trattano questioni di
specifico interesse della Sardegna.
Art. 11.
(Poteri sostitutivi del Governo).
1. Il Governo può sostituirsi a organi della Regione,
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica nella Repubblica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali.
2. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Capo III
FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO
Art. 12.
(Autonomia finanziaria).
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata di spesa
e la sua finanza è coordinata con quella dello Stato, in
armonia con i princìpi costituzionali di solidarietà e
coesione nazionale. La Regione ha risorse autonome, istituisce
tributi propri in un quadro coordinato di finanza pubblica. Lo
Stato garantisce con la legge di bilancio che la Regione goda
di entrate complessive annuali non inferiori al prelievo
fiscale complessivo prodotto nel territorio regionale
aumentato delle risorse aggiuntive a qualunque titolo erogate
dallo Stato nell'anno precedente all'entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
2. Con le risorse di cui al comma 1 la Regione crea un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante. La Regione
provvede altresì a destinare risorse aggiuntive e ad
effettuare interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province e Città metropolitane, per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni.
3. Le risorse di cui al comma 1 concorrono a finanziare il
piano di cui all'articolo 3.
4. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
Art. 13.
(Princìpi e strumenti per l'autonomia
finanziaria).
1. La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale.
2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico
dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza
tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese
nel rispetto dei trattati stipulati nell'ambito dell'Unione
europea.
3. La Regione può affidare agli organi dello Stato
l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
4. La Regione collabora all'accertamento delle imposte
erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel
suo territorio.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale ha
facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui scade il termine per
l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella
Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la
determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea
documentazione atta a comprovarlo.
6. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono
tenuti a riferire alla Giunta regionale sui provvedimenti
adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
Art. 14.
(Patrimonio e demanio).
1. Comuni, le Province, le Città metropolitane e la
Regione hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
2. La Regione, i Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno facoltà di ricorrere all'indebitamento,
anche emettendo prestiti interni, da essi esclusivamente
garantiti, di norma solo per provvedere ad investimenti in
opere di carattere permanente, e comunque per una cifra
annuale non superiore alle entrate ordinarie.
3. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei
beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare
e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne
quello necessario alla difesa della Repubblica.
4. I beni e diritti connessi a servizi di competenza
statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri
tale condizione.
5. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di
proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
6. Previa intesa della Regione con l'Unione europea,
possono essere istituiti in Sardegna zone e punti franchi o
può essere costituito in zona franca l'intero territorio
regionale.
Capo IV
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 15.
(Organi fondamentali della Regione e legge sulla forma di
governo).
1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta regionale e il Presidente della Regione.
2. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione
sono eletti contestualmente con suffragio universale e
diretto.
3. In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
di quanto disposto dal presente Statuto, la legge regionale,
approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, integra la disciplina sulla forma di
governo della Regione e, specificatamente, le modalità di
elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di
stabilità, del Consiglio regionale del Presidente della
Regione, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta
regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la
presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche,
nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del
popolo sardo e la disciplina del referendum regionale
abrogativo, propositivo e consultivo.
4. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza
dei sessi, la legge di cui al comma 3 promuove la parità di
accesso alle cariche elettive.
5. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento
del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
Consiglio e del Presidente della Regione.
6. La legge regionale di cui al comma 3, dopo la sua
approvazione, con la maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio regionale, con due successive deliberazioni a
distanza di almeno due mesi, viene pubblicata e su di essa il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro un mese della sua pubblicazione.
7. La legge regionale di cui al comma 3 è sottoposta a
referendum regionale, la cui disciplina è prevista da
apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Se la legge è stata approvata in seconda
deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto
se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è
sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per
l'elezione del Consiglio regionale. La legge non è promulgata,
qualora sia sottoposta a referendum, se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi, ovvero qualora, impugnata
dinanzi alla Corte costituzionale, l'impugnazione governativa
sia accolta dalla Corte.
8. Con la legge regionale di cui al comma 3 è disciplinato
il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti
locali.
Art. 16.
(Consiglio regionale).
1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta
consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e
segreto.
2. E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è
iscritto nelle liste elettorali della Regione.
3. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
4. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal
Presidente della Regione ed hanno luogo a decorrere dalla
quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica
successiva al compimento del periodo di cui al comma 3.
5. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente
la data stabilita per la votazione.
6. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni
dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
Presidente della Regione in carica.
Art. 17.
(Organizzazione del Consiglio regionale).
1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti,
il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in
conformità al regolamento interno, che esso adotta a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce
in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su
richiesta del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi
componenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono
valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia
prescritta una maggioranza speciale.
4. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il
Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta
segreta.
5. I membri della Giunta regionale hanno diritto di
assistere alle sedute del Consiglio.
6. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi
di consulenza tecnica nominando i relativi componenti con
deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi.
Art. 18.
(Status dei consiglieri regionali).
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera
Regione.
2. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi
all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di
essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio
al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della
Regione autonoma della Sardegna.
3. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti
per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni. Si applicano ai consiglieri regionali le
disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 68
della Costituzione, intendendosi sostituito il riferimento
alla Camera di appartenenza con quello al Consiglio
regionale.
4. I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata
con legge regionale.
Art. 19.
(Funzioni del Consiglio regionale).
1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative
attribuite alla Regione. L'iniziativa delle leggi spetta alla
Giunta regionale, ai membri del Consiglio regionale, al
Consiglio delle autonomie locali, ad almeno due consigli
provinciali ed a non meno di dieci consigli comunali che
rappresentino almeno un ventesimo degli elettori per la
Regione ed al popolo sardo, secondo quanto stabilito dalla
legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 15.
2. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato
da una Commissione ed approvato dal Consiglio regionale,
articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
può disciplinare l'approvazione anche in sede redigente.
3. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine
diverso.
4. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio
regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinati ai
termini di cui al comma 3.
5. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti
e proposte di legge su materie che interessano la Regione, ed
è tenuto a pronunciarsi sulle petizioni presentate dai
cittadini della Sardegna su problemi di comune interesse.
Art. 20.
(Bilancio della Regione).
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza
dell'anno solare e quello provvisorio può essere autorizzato
per non più di tre mesi.
3. I disegni di legge finanziaria e di bilancio sono
contestualmente trasmessi al Consiglio delle autonomie locali
il quale deve pronunciarsi entro venti giorni. In caso di
parere contrario su talune parti, l'approvazione delle stesse
senza adeguarsi al parere può avvenire solo con il voto a
maggioranza assoluta del Consiglio regionale.
Art. 21.
(Impugnazione delle leggi).
1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro due mesi dalla data della sua
pubblicazione.
2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda
la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o
dell'atto avente valore di legge.
Art. 22.
(Presidente della Regione
e Giunta regionale).
1. L'elezione del Presidente della Regione è contestuale
al rinnovo del Consiglio regionale.
2. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente
della Regione nomina i componenti la Giunta regionale e può
successivamente revocarli. Definisce le funzioni del
Vicepresidente, che fa parte della Giunta regionale.
3. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza
assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia
nei confronti del Presidente della Regione, presentata da
almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non
prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si
procede a nuove elezioni del Consiglio regionale e del
Presidente della Regione.
4. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio
regionale e del Presidente della Regione in caso di dimissioni
del Presidente della Regione.
5. Il Presidente della Regione è il rappresentante della
Regione autonoma della Sardegna.
6. Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi
componenti sono organi esecutivi della Regione.
7. L'ufficio del Presidente della Regione e di membro
della Giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro
ufficio pubblico.
8. L'Ufficio di membro della Giunta regionale è altresì
incompatibile con la carica di consigliere regionale.
9. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano
nominati membri della Giunta regionale sono messi a
disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli
altri diritti di carriera e di anzianità.
Art. 23.
(Atti aventi forza di legge regionale
della Giunta regionale).
1. In casi straordinari, specificamente indicati nella
legge di delegazione, la Giunta regionale può essere delegata,
per materie determinate e con l'indicazione dei termini di
tempo, non superiori ad un anno, e dei principi e criteri
direttivi, ad approvare decreti con valore di legge regionale,
previo parere della commissione consiliare competente.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati con
atto del Presidente della Regione.
Capo V
ENTI LOCALI
Art. 24.
(Province e Comuni nella Regione).
1. Le province della Sardegna conservano l'attuale
struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono
essere istituite nuove Province e possono essere modificate le
circoscrizioni delle Province esistenti in conformità alla
volontà delle popolazioni di ciascuna delle province
interessate espressa con referendum.
2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
3. Sugli atti degli enti locali può essere esercitato un
controllo di legittimità da organi della Regione, nei modi e
nei limiti stabiliti con legge regionale.
Capo VI
RAPPORTI FRA LO STATO
E LA REGIONE
Art. 25.
(Rapporti con il Governo).
1. Il Presidente della Regione riceve la convocazione con
l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri ed
interviene ai relativi lavori, con diritto di voto, quando si
trattano questioni che riguardano specificatamente la
Regione.
2. Il Governo della Repubblica, stabilendo specifiche
direttive può delegare, anche in via generale, alla Regione le
funzioni di tutela dell'ordine pubblico da esercitare dal
Presidente della Regione, il quale, a tale scopo, può
richiedere l'impiego delle forze armate.
3. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione
di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia
economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa per
l'isola, può chiederne la sospensione al Governo della
Repubblica il quale, se sussistono le condizioni, constatata
la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a
norma dell'articolo 77 della Costituzione. In caso di mancato
accoglimento della richiesta regionale la Giunta regionale può
proporre conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte
costituzionale.
Art. 26.
(Scioglimento del Consiglio regionale).
1. Il Consiglio regionale può essere sciolto, oltre che
negli altri casi indicati dallo Statuto, quando compia atti
contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni
di legge. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare
per le questioni regionali. Con il decreto di scioglimento è
nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta regionale ed agli
atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio. Essa indice le elezioni del Consiglio regionale e
del Presidente della Regione, che debbono avere luogo entro
tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio è convocato
dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
3. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al comma 2 è disposta la
rimozione del Presidente della Regione che abbia compiuto atti
contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
sicurezza nazionale.
4. La legge regionale di cui all'articolo 15 disciplina
gli ulteriori effetti dello scioglimento e della rimozione
nonché quelli relativi allo svolgimento delle funzioni
presidenziali da parte del Vicepresidente eletto.
Capo VII
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 27.
(Revisione dello Statuto).
1. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto è
esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila
elettori della Sardegna. Può essere esercitata anche con il
procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi
costituzionali. Nel caso di progetti di modificazione del
presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, le
relative proposte sono comunicate dal Governo della Repubblica
al Consiglio regionale, che esprime preventivamente il suo
parere entro due mesi.
2. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in
prima deliberazione da entrambe le Camere, il Consiglio
regionale deve esprimere il suo parere entro i successivi
venti giorni e qualora questo sia contrario, il Presidente
della Regione indice un referendum consultivo prima del
compimento del termine previsto dalla Costituzione per la
seconda deliberazione. Qualora l'esito del referendum
sia contrario alla modifica, la seconda deliberazione
parlamentare non ha luogo, e la proposta di modifica
decade.
3. Nel caso di proposte di revisione statutaria di
iniziativa del Consiglio regionale il Parlamento, qualora
vengano approvati emendamenti nel corso della prima
deliberazione, attende che su di essi si pronunci, nei venti
giorni successivi alla approvazione della seconda Camera, il
Consiglio regionale. Qualora il Consiglio regionale esprima
voto contrario, deve interrompersi il procedimento legislativo
per la modifica dello Statuto.
4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono
sottoposte al referendum di cui all'articolo 138 della
Costituzione.
5. Le disposizioni del Capo III del presente Statuto
possono essere modificate con legge ordinaria della
Repubblica, su proposta del Governo o della Regione, in ogni
caso di intesa con la Regione.
Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28.
(Commissioni paritetiche).
1. Sono istituite una o più commissioni paritetiche di
quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dalla
Giunta regionale della Sardegna, sentito il Consiglio
regionale, con il compito di proporre le disposizioni relative
al passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale
dallo Stato alla Regione, alle Province ed ai Comuni, nonché
le norme di attuazione del presente Statuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposto al
parere vincolante del Consiglio regionale ed emanate con
decreto legislativo.
Art. 29.
(Applicazione transitoria
delle leggi dello Stato).
1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione,
fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 30.
(Disposizioni finanziarie transitorie).
1. Sino all'entrata a regime del sistema fiscale di cui
all'articolo 12 le entrate della Regione sono costituite:
a) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e fiscalmente domiciliate nella
Regione e dai nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche prodotto nella Regione, anche se
riscosso fuori dal territorio sardo;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte di
bollo, di registro, o dell'imposta sul valore aggiunto, ove
applicabile in sostituzione anche parziale di queste;
c) dai nove decimi del gettito delle imposte
ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse
sulle concessioni governative, riferite ad atti, attività o
beni relativi al territorio della Regione o su di esso
esistenti;
d) dai nove decimi del gettito delle imposte sulle
successioni e donazioni relative a transazioni di beni o altre
attività esistenti nel territorio della Regione;
e) dai nove decimi del gettito tributario dei
giochi, delle scommesse o delle lotterie nazionali soggetti a
regime di monopolio, anche se gestiti in concessione,
relativamente a qualsiasi tipo di giocata effettuata nel
territorio della Regione;
f) dai nove decimi del gettito di tutte le
ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, riscosse nel territorio della
Regione;
g) dai nove decimi del gettito delle ritenute alla
fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, operate da imprese industriali e commerciali
che hanno la sede centrale nella Regione, sugli emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede
centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel
territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese
industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal
detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che
prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati
nel territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da
imprese industriali e commerciali con sede centrale nella
Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano
la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal
territorio regionale spettano per intero allo Stato;
h) dai nove decimi del gettito delle accise
applicate nello Stato su tutti i prodotti ottenuti dalla
lavorazione eseguita nella Regione;
i) dai nove decimi delle accise applicate sui
prodotti soggetti al monopolio dei tabacchi consumati nella
Regione;
l) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul
valore aggiunto, compresa quella relativa alle importazioni,
al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo
38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riscossa nel
territorio della Regione;
m) dai nove decimi delle tasse di circolazione
relative ai veicoli immatricolati nel territorio della
Regione;
n) dai canoni per le concessioni
idroelettriche;
o) da imposte e tasse sul turismo e da altri
tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con
legge in armonia con i principi del sistema tributario dello
Stato;
p) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e
dal proprio demanio;
q) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria;
r) dai nove decimi delle somme riscosse dalle
pubbliche amministrazioni, nel territorio regionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni.
2. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche
quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle
sanzioni amministrative e penali.
3. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese
anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie
maturate nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze
amministrative ad uffici finanziari situati fuori del
territorio della Regione.
4. La Regione nell'ambito del proprio territorio è
titolare dei tributi di cui al comma 1 ed acquisisce le
strutture statali ivi operanti per la gestione degli stessi
tributi.
5. Alla Regione è riconosciuto il costo relativo al
trasferimento del personale e delle strutture statali.
6. Sono devoluti allo Stato i decimi residuali del gettito
di cui al comma 1 non acquisiti dalla Regione.
Art. 31.
(Disposizione transitoria sulla partecipazione regionale
ai lavori del Parlamento).
1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della
Parte seconda della Costituzione ed alla istituzione del
Senato delle Regioni, i regolamenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti della Regione e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi
del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto
l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea
parlamentare delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Art. 32.
(Disposizioni elettorali transitorie).
1. Qualora si debba procedere a nuove elezioni ed alla
data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
modificazioni alla legge elettorale regionale ai sensi
dell'articolo 15, per l'elezione del Consiglio regionale e per
l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della
Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle
Regioni a statuto ordinario.
2. Ai fini di cui al comma 1 le circoscrizioni elettorali
sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della
Regione Sardegna e, per quanto riguarda i consiglieri che sono
eletti con sistema maggioritario la circoscrizione è
costituita dal territorio dell'intera Regione. E' proclamato
eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato
capolista della lista che ha conseguito il maggior numero di
voti validi in ambito regionale.
3. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio
regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4
del presente articolo si applicano anche in deroga al numero
dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 del
presente Statuto.
4. E' eletto alla carica di consigliere il candidato
capolista alla carica di Presidente della Regione che ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio
centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate
con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica
di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale.
5. All'elezione di cui al presente articolo continuano ad
applicarsi, in via suppletiva, ed in quanto compatibili con le
disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n.
43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per
l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla
disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento
elettorale e delle votazioni.
6. Il Consiglio regionale eletto nel 1999 decade qualora,
entro due mesi dall'approvazione di una mozione di sfiducia o
dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in
grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni secondo
quanto previsto dallo Statuto e dalle presenti norme
transitorie.
Art. 33.
(Disposizione transitoria sui trasporti).
1. Sino alla piena realizzazione dell'obbiettivo di cui al
comma 2 dell'articolo 3 il Governo della Repubblica è tenuto
ad operare affinché nella regolamentazione del servizio
ferroviario e degli altri servizi nazionali di comunicazione e
trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano
direttamente interessare la Regione, ivi compresa la
determinazione delle relative tariffe, la Regione Sardegna
esprima un parere vincolante che può essere disatteso solo
previa autorizzazione del Governo.
Art. 34.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge costituzionale entra in vigore due
mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.