XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1427




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione ha il compito di accertare:

                a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza estera, nonché gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese, a decorrere dall'anno 1974;

                b) le cause che hanno portato al fenomeno di illeciti arricchimenti connessi al rapporto tra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario;

                c) le ragioni che hanno determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari delle stesse;

                d) se si siano verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi;

                e) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con l'indicazione del grado di rispettivo indebitamento.

        3. La Commissione ha, altresì il compito di formulare proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti.

Art. 2

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
        2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano svolto indagini o che siano stati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.
        3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
        4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.


Art. 3

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.


Art. 4

        1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
        3. La Commissione può richiedere, anche in deroga ai divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze di segreto istruttorio.
        4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.
        5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.
        6. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
        7. Nel perseguimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.
        8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.


Art. 5

        1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado, addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.


Art. 6

        1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
        2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 7

        1. La Commissione completa i suoi lavori entro ventiquattro mesi dal suo insediamento.
        2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.



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