XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1427
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e
sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento
dei partiti, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione ha il compito di accertare:
a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione
del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza
estera, nonché gli episodi di falso nelle comunicazioni
sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e
titolari di imprese, a decorrere dall'anno 1974;
b) le cause che hanno portato al fenomeno di
illeciti arricchimenti connessi al rapporto tra sistema dei
partiti e sistema economico-finanziario;
c) le ragioni che hanno determinato eventuali
incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli
organi ausiliari delle stesse;
d) se si siano verificate lesioni del principio di
concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare
pubbliche o nella concessione di servizi;
e) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei
bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con
l'indicazione del grado di rispettivo indebitamento.
3. La Commissione ha, altresì il compito di formulare
proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli
illeciti rapporti tra sistema politico e sistema
economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei
partiti.
Art. 2
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in
almeno un ramo del Parlamento.
2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano
nominati parlamentari che abbiano svolto indagini o che siano
stati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti
concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.
3. Il presidente della Commissione è nominato di comune
accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami
del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione
stessa. La Commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione,
prevale il voto del presidente.
Art. 3
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa nella seduta successiva a quella di
elezione dell'ufficio di presidenza.
Art. 4
1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi
compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si
applicano le norme in vigore.
3. La Commissione può richiedere, anche in deroga ai
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può
opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze
di segreto istruttorio.
4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità
giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia
apposto ad atti e documenti.
5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non
devono essere divulgati, anche in relazione ad altre
istruttorie o a inchieste in corso.
6. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
7. Nel perseguimento dei compiti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), le indagini della Commissione non
possono interferire con i procedimenti penali in corso, né
possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura
nell'accertamento delle responsabilità personali.
8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi
pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga
necessarie.
Art. 5
1. I membri della Commissione, i funzionari ed il
personale di qualsiasi ordine e grado, addetti alla
Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta
ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda
gli atti e i documenti di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene
di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o
in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 6
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 7
1. La Commissione completa i suoi lavori entro
ventiquattro mesi dal suo insediamento.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al
comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione,
unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che
per taluni di questi, in relazione alle esigenze di
procedimenti penali in corso, la Commissione disponga
diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e
i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase
delle indagini preliminari. Possono essere presentate
relazioni di minoranza.