XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1425
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è aggiunta la
seguente:
"b-bis) preparati estemporaneamente in
stabilimenti che producono medicinali omeopatici su richiesta
di una farmacia e destinati ad essere forniti ai clienti della
stessa farmacia. Per tali preparati si applicano le norme di
buona preparazione vigenti per le farmacie".