XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1425




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è aggiunta la seguente:

            "b-bis) preparati estemporaneamente in stabilimenti che producono medicinali omeopatici su richiesta di una farmacia e destinati ad essere forniti ai clienti della stessa farmacia. Per tali preparati si applicano le norme di buona preparazione vigenti per le farmacie".



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