XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1415
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno, il Lazio
sei e la Tuscia-Sabina cinque".
Art. 2.
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 131 - Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Distretto speciale di Roma capitale;
Lazio;
Tuscia-Sabina;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna".
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Del numero minimo di
abitanti non si tiene conto quando una Regione viene istituita
a seguito della creazione, in parte del precedente territorio
regionale, di una nuova Regione per motivi di interesse
nazionale o speciale".
Art. 4.
1. Con legge ordinaria, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
sono approvate le norme di attuazione per rendere operative,
nei successivi tre mesi, le nuove regioni Lazio e
Tuscia-Sabina ed il distretto speciale di Roma capitale.
2. La regione Lazio comprende le province di Latina e di
Frosinone ed i comuni, appartenenti alla provincia di Roma,
situati a sud di Roma. La regione Tuscia-Sabina comprende le
province di Viterbo e di Rieti ed i comuni, appartenenti alla
provincia di Roma, situati a nord di Roma.