XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1408




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La circoscrizione del tribunale di Massa cessa di appartenere al distretto della corte d'appello di Genova ed è aggregata al distretto della corte d'appello di Firenze.
        2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. E' istituita in Livorno una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali di Livorno, Grosseto, Pisa, Lucca e Massa Carrara.


Art. 3.

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 2, rivedendo la pianta organica di altri uffici.


Art. 4.

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Livorno.

Art. 5.

        1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Livorno, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Firenze ed alla corte d'appello di Genova ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello di Firenze con sede in Livorno sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.
        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata fissata ai sensi dell'articolo 4.



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