XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1408
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La circoscrizione del tribunale di Massa cessa di
appartenere al distretto della corte d'appello di Genova ed è
aggregata al distretto della corte d'appello di Firenze.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. E' istituita in Livorno una sezione distaccata della
corte d'appello di Firenze con giurisdizione sulle
circoscrizioni dei tribunali di Livorno, Grosseto, Pisa, Lucca
e Massa Carrara.
Art. 3.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il personale
necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui
all'articolo 2, rivedendo la pianta organica di altri
uffici.
Art. 4.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la data di inizio del funzionamento della sezione
distaccata di Livorno.
Art. 5.
1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione
distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in
Livorno, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di
Firenze ed alla corte d'appello di Genova ed appartenenti, ai
sensi della presente legge, alla competenza della sezione
distaccata di corte d'appello di Firenze con sede in Livorno
sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione
distaccata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352
del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei
quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le
parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in
corso alla data di inizio del funzionamento della sezione
distaccata fissata ai sensi dell'articolo 4.