XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1407
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione
e la commercializzazione della carne bufalina italiana.
Art. 2.
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è
considerata zona di allevamento dei capi bufalini nonché di
produzione e di trasformazione della carne bufalina italiana
la zona compresa nel territorio delle province di Caserta,
Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Foggia, Frosinone,
Latina, Roma, Grosseto ed Udine.
Art. 3.
1. La carne bufalina italiana è il prodotto ottenuto dalla
macellazione di animali maschi e femmine di razza
mediterranea, nati in Italia, di età compresa tra uno e dodici
anni, allevati allo stato selvatico, brado, semibrado, in
paddok o in stalle da ingrasso ed alimentati con foraggi
verdi, essiccati e conservati, mangimi composti, completi e
complementari ed integrazione minerale e vitaminica. E'
vietata la somministrazione di qualsiasi alimento di origine
animale nonché l'utilizzazione di ormoni, antibiotici auxinici
e sostanze assimilabili.
Art. 4.
1. Il trasporto degli animali di cui all'articolo 3 può
avvenire esclusivamente impiegando automezzi allo scopo
autorizzati dal consorzio di cui all'articolo 12 e nel
rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di
protezione degli animali. E' vietato il trasporto degli
animali vivi per percorrenze superiori a 300 chilometri
giornalieri. Tra il carico e lo scarico degli animali vivi
dagli automezzi non possono intercorrere più di dieci ore.
Art. 5.
1. La macellazione degli animali di cui alla presente
legge è effettuata esclusivamente in impianti garantiti dal
numero di approvazione veterinaria ai sensi delle disposizioni
emanate in materia dall'Unione europea.
Art. 6.
1. Al momento dell'ingresso dei capi nell'azienda di
macellazione si provvede alla loro identificazione, riportando
in apposito registro di carico e scarico il numero della marca
auricolare e la stalla di provenienza. Contestualmente, le
aziende di macellazione provvedono a redigere una carta di
identificazione delle carni.
Art. 7.
1. Le mezzene derivanti dalla macellazione sono collocate
in celle condizionate per temperatura, umidità e velocità
dell'aria, al fine di consentire ed ottimizzare il processo di
frollatura. Tale processo si svolge in un tempo minimo di
venti giorni per gli animali anziani e per quelli giovani
allevati allo stato selvatico e brado, e di dieci giorni per
gli altri.
Art. 8.
1. La distribuzione del prodotto fresco, con riferimento
sia al punto di vendita che agli impianti di trasformazione, è
effettuata utilizzando automezzi dotati di impianti
frigoriferi.
Art. 9.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le
regioni Campania, Puglia, Lazio, Toscana e Friuli-Venezia
Giulia, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano, con
campagne di informazione mirate presso i produttori, gli
esercenti ed i consumatori, la diffusione della carne bufalina
italiana, promuovendo, in assenza di iniziative da parte dei
soggetti legittimati, l'avvio delle procedure per il
riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992 e n. 2082/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992.
Art. 10.
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle politiche
agricole e forestali promuove le necessarie procedure affinché
la denominazione "carne bufalina italiana" sia registrata, ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, come attestazione comunitaria di specificità ed
iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 del medesimo
regolamento.
Art. 11.
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di
cui alla presente legge, da intendere come disciplinare ai
sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, è esercitata dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, in collaborazione con le
regioni Campania, Puglia, Lazio, Toscana e Friuli-Venezia
Giulia.
Art. 12.
1. Ai fini della vigilanza sulla produzione, sulla
trasformazione e sulla distribuzione della carne bufalina
italiana, i soggetti di cui all'articolo 11 possono avvalersi
di un consorzio volontario di produttori il quale:
a) comprenda tra i propri soci almeno venti
produttori, singoli od associati, che da oltre dieci anni
risultino impegnati nella specifica filiera produttiva;
b) sia retto da uno statuto che consenta, senza
discriminazione alcuna, l'ammissione nel consorzio, a parità
di diritti, di qualsiasi produttore, singolo od associato, di
carne bufalina italiana;
c) garantisca, per la sua costituzione nonché per
i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale
svolgimento dell'incarico affidatogli.
Art. 13.
1. Il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 12 può
utilizzare un proprio contrassegno per la presentazione e per
la commercializzazione del prodotto, il cui schema deve essere
preventivamente approvato dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, con parere obbligatorio e vincolante
delle regioni Campania, Puglia, Lazio, Toscana e
Friuli-Venezia Giulia, per contraddistinguere l'avvenuta
vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione
del prodotto stesso.
Art. 14.
1. Il consorzio di cui all'articolo 12 agisce senza fini
di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, in collaborazione con le
regioni Campania, Puglia, Lazio, Toscana e Friuli-Venezia
Giulia. L'incarico attribuito al consorzio può essere revocato
qualora si accerti un insufficiente od irregolare
funzionamento dello stesso, con pregiudizio per il suo
assolvimento.
Art. 15.
1. Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza
è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria.
Art. 16.
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.