XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1407




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione e la commercializzazione della carne bufalina italiana.


Art. 2.

        1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è considerata zona di allevamento dei capi bufalini nonché di produzione e di trasformazione della carne bufalina italiana la zona compresa nel territorio delle province di Caserta, Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Foggia, Frosinone, Latina, Roma, Grosseto ed Udine.


Art. 3.

        1. La carne bufalina italiana è il prodotto ottenuto dalla macellazione di animali maschi e femmine di razza mediterranea, nati in Italia, di età compresa tra uno e dodici anni, allevati allo stato selvatico, brado, semibrado, in paddok o in stalle da ingrasso ed alimentati con foraggi verdi, essiccati e conservati, mangimi composti, completi e complementari ed integrazione minerale e vitaminica. E' vietata la somministrazione di qualsiasi alimento di origine animale nonché l'utilizzazione di ormoni, antibiotici auxinici e sostanze assimilabili.


Art. 4.

        1. Il trasporto degli animali di cui all'articolo 3 può avvenire esclusivamente impiegando automezzi allo scopo autorizzati dal consorzio di cui all'articolo 12 e nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali. E' vietato il trasporto degli animali vivi per percorrenze superiori a 300 chilometri giornalieri. Tra il carico e lo scarico degli animali vivi dagli automezzi non possono intercorrere più di dieci ore.


Art. 5.

        1. La macellazione degli animali di cui alla presente legge è effettuata esclusivamente in impianti garantiti dal numero di approvazione veterinaria ai sensi delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea.


Art. 6.

        1. Al momento dell'ingresso dei capi nell'azienda di macellazione si provvede alla loro identificazione, riportando in apposito registro di carico e scarico il numero della marca auricolare e la stalla di provenienza. Contestualmente, le aziende di macellazione provvedono a redigere una carta di identificazione delle carni.


Art. 7.

        1. Le mezzene derivanti dalla macellazione sono collocate in celle condizionate per temperatura, umidità e velocità dell'aria, al fine di consentire ed ottimizzare il processo di frollatura. Tale processo si svolge in un tempo minimo di venti giorni per gli animali anziani e per quelli giovani allevati allo stato selvatico e brado, e di dieci giorni per gli altri.


Art. 8.

        1. La distribuzione del prodotto fresco, con riferimento sia al punto di vendita che agli impianti di trasformazione, è effettuata utilizzando automezzi dotati di impianti frigoriferi.

Art. 9.

        1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni Campania, Puglia, Lazio, Toscana e Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano, con campagne di informazione mirate presso i produttori, gli esercenti ed i consumatori, la diffusione della carne bufalina italiana, promuovendo, in assenza di iniziative da parte dei soggetti legittimati, l'avvio delle procedure per il riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.


Art. 10.

        1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove le necessarie procedure affinché la denominazione "carne bufalina italiana" sia registrata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come attestazione comunitaria di specificità ed iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.


Art. 11.

        1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, da intendere come disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in collaborazione con le regioni Campania, Puglia, Lazio, Toscana e Friuli-Venezia Giulia.


Art. 12.

        1. Ai fini della vigilanza sulla produzione, sulla trasformazione e sulla distribuzione della carne bufalina italiana, i soggetti di cui all'articolo 11 possono avvalersi di un consorzio volontario di produttori il quale:

            a) comprenda tra i propri soci almeno venti produttori, singoli od associati, che da oltre dieci anni risultino impegnati nella specifica filiera produttiva;

            b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazione alcuna, l'ammissione nel consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo od associato, di carne bufalina italiana;

            c) garantisca, per la sua costituzione nonché per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli.


Art. 13.

        1. Il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 12 può utilizzare un proprio contrassegno per la presentazione e per la commercializzazione del prodotto, il cui schema deve essere preventivamente approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con parere obbligatorio e vincolante delle regioni Campania, Puglia, Lazio, Toscana e Friuli-Venezia Giulia, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.


Art. 14.

        1. Il consorzio di cui all'articolo 12 agisce senza fini di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, in collaborazione con le regioni Campania, Puglia, Lazio, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. L'incarico attribuito al consorzio può essere revocato qualora si accerti un insufficiente od irregolare funzionamento dello stesso, con pregiudizio per il suo assolvimento.

Art. 15.

        1. Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.


Art. 16.

        1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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