XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1406




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Non è consentito al locatore esercitare la facoltà di recesso dai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili destinati da almeno cinquanta anni ad albergo, ristorante, bar o pasticceria, che rivestano particolare notorietà od importanza per il turismo nazionale o per la sua immagine.


Art. 2.

(Modalità per il riconoscimento
del vincolo).

        1. Il vincolo di cui all'articolo 1 è disposto, su richiesta del conduttore, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere dell'ente di promozione turistica competente per territorio.


Art. 3.

(Sospensione dei giudizi in corso).

        1. I giudizi in corso relativi al recesso del locatore dai contratti di locazione degli immobili di cui all'articolo 1 ed i provvedimenti di rilascio non ancora definitivamente eseguiti sono sospesi dal momento in cui il conduttore ha formulato la richiesta di cui all'articolo 2.


Art. 4.

(Determinazione del canone).

        1. In caso di mancato accordo tra le parti sull'entità del canone, lo stesso è determinato da un'apposita commissione istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
        2. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre membri, di cui due nominati dalle associazioni di categoria ed uno dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
        3. La commissione di cui al comma 1 decide sia in base al parametro rappresentato dalla redditività media sia tenendo conto di chi sia stato, sia e sarà obbligato al pagamento delle spese per manutenzione straordinaria, miglioramenti ed addizioni.


Art. 5.

(Ricorsi avverso la decisione
della commissione).

        1. Avverso la decisione della commissione di cui al comma 3 dell'articolo 4 è ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente per territorio.



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