XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1406
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Non è consentito al locatore esercitare la facoltà di
recesso dai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili
destinati da almeno cinquanta anni ad albergo, ristorante, bar
o pasticceria, che rivestano particolare notorietà od
importanza per il turismo nazionale o per la sua immagine.
Art. 2.
(Modalità per il riconoscimento
del vincolo).
1. Il vincolo di cui all'articolo 1 è disposto, su
richiesta del conduttore, con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, sentito il parere dell'ente di
promozione turistica competente per territorio.
Art. 3.
(Sospensione dei giudizi in corso).
1. I giudizi in corso relativi al recesso del locatore dai
contratti di locazione degli immobili di cui all'articolo 1 ed
i provvedimenti di rilascio non ancora definitivamente
eseguiti sono sospesi dal momento in cui il conduttore ha
formulato la richiesta di cui all'articolo 2.
Art. 4.
(Determinazione del canone).
1. In caso di mancato accordo tra le parti sull'entità del
canone, lo stesso è determinato da un'apposita commissione
istituita presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio.
2. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre
membri, di cui due nominati dalle associazioni di categoria ed
uno dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio.
3. La commissione di cui al comma 1 decide sia in base al
parametro rappresentato dalla redditività media sia tenendo
conto di chi sia stato, sia e sarà obbligato al pagamento
delle spese per manutenzione straordinaria, miglioramenti ed
addizioni.
Art. 5.
(Ricorsi avverso la decisione
della commissione).
1. Avverso la decisione della commissione di cui al comma
3 dell'articolo 4 è ammesso ricorso dinanzi al tribunale
competente per territorio.