XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1405




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Attività e albo dei professionisti
di conservazione dei beni culturali).

        1. Formano oggetto della professione di conservazione dei beni culturali le attività attinenti alla tutela del patrimonio storico e artistico.
        2. Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di conservazione dei beni culturali è subordinato al superamento di un esame di Stato cui sono ammessi coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali e che dimostrano di aver svolto, dopo il conseguimento del diploma di laurea, uno studio interdisciplinare applicativo.
        3. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le caratteristiche dello studio a carattere interdisciplinare di cui al comma 2, sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le attività che formano oggetto della professione di conservazione dei beni culturali.
        5. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito l'albo dei professionisti di conservazione dei beni culturali, di seguito denominato "albo", al quale sono iscritti coloro che intendono esercitare la professione di cui al comma 1.
        6. Ai fini dell'iscrizione all'albo, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

                a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistono rapporti di reciprocità;

                b) godere dei diritti civili;

                c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i reati che comportano la pena della reclusione superiore a due anni, fatto salvo il caso in cui è intervenuta la riabilitazione;

                d) essere in possesso dell'abilitazione alla professione;

                e) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

        7. L'iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
        8. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di iscrizione all'albo, gli organi competenti e le loro funzioni nonché le sanzioni disciplinari, ivi compresi i casi di cancellazione.


Art. 2.

(Ordine dei professionisti di conservazione dei beni
culturali).

        1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali, di seguito denominato "Ordine".
        2. L'Ordine è strutturato a livello nazionale, a livello regionale e, limitatamene alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
        3. L'Ordine è costituito con decreto del Ministro della giustizia. Il medesimo decreto stabilisce altresì:

                a) le modalità di elezione dei consigli regionali o provinciali dell'Ordine e del Consiglio nazionale dell'Ordine;
                b) le funzioni e le modalità di funzionamento degli organi di cui alla lettera a).

        4. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sull'Ordine nazionale.


Art. 3.

(Norme transitorie).

        1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, possono essere iscritti all'albo coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a), b), c) ed e), e che hanno compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, pratica professionale nel settore per un periodo di due anni.


Art. 4.

(Formazione dell'albo provvisorio).

        1. In sede di prima attuazione della presente legge ed entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, una Commissione nominata con decreto del Ministro della giustizia provvede alla formazione dei consigli dell'Ordine. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.
        2. La Commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato della Corte di cassazione che la presiede e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di conservazione dei beni culturali, ovvero che siano titolari di cattedra o incaricati in una disciplina con applicazione professionale nel settore storico e artistico.
        3. Fino all'insediamento dei consigli dell'Ordine, le domande di iscrizione all'albo sono presentate dagli interessati alla Commissione di cui al comma 1.
        4. La Commissione di cui al comma 1 delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.
        5. Le deliberazioni di cui al comma 4 sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
        6. La Commissione di cui al comma 1, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nel mese successivo, presso il Ministero della giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.


Art. 5.

(Commissario straordinario).

        1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, il Ministro della giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli dell'Ordine, nonché di indire le elezioni di tali consigli.


Art. 6.

(Norma finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo e dell'Ordine si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.



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