XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1405
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attività e albo dei professionisti
di conservazione dei beni culturali).
1. Formano oggetto della professione di conservazione dei
beni culturali le attività attinenti alla tutela del
patrimonio storico e artistico.
2. Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione di conservazione dei beni culturali è subordinato
al superamento di un esame di Stato cui sono ammessi coloro
che hanno conseguito il diploma di laurea in conservazione dei
beni culturali e che dimostrano di aver svolto, dopo il
conseguimento del diploma di laurea, uno studio
interdisciplinare applicativo.
3. I programmi e le modalità di ammissione e di
svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le
caratteristiche dello studio a carattere interdisciplinare di
cui al comma 2, sono determinati con regolamento approvato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il parere del Consiglio universitario
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce con proprio decreto le
attività che formano oggetto della professione di
conservazione dei beni culturali.
5. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, è istituito l'albo dei professionisti di
conservazione dei beni culturali, di seguito denominato
"albo", al quale sono iscritti coloro che intendono esercitare
la professione di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'iscrizione all'albo, è necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di
uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il
quale esistono rapporti di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) non avere riportato condanne penali passate in
giudicato per i reati che comportano la pena della reclusione
superiore a due anni, fatto salvo il caso in cui è intervenuta
la riabilitazione;
d) essere in possesso dell'abilitazione alla
professione;
e) avere la residenza nel territorio della
Repubblica.
7. L'iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la
professione in tutto il territorio dello Stato.
8. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio
decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità di iscrizione all'albo, gli organi
competenti e le loro funzioni nonché le sanzioni disciplinari,
ivi compresi i casi di cancellazione.
Art. 2.
(Ordine dei professionisti di conservazione dei beni
culturali).
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine dei
professionisti di conservazione dei beni culturali, di seguito
denominato "Ordine".
2. L'Ordine è strutturato a livello nazionale, a livello
regionale e, limitatamene alle province autonome di Trento e
di Bolzano, a livello provinciale.
3. L'Ordine è costituito con decreto del Ministro della
giustizia. Il medesimo decreto stabilisce altresì:
a) le modalità di elezione dei consigli regionali
o provinciali dell'Ordine e del Consiglio nazionale
dell'Ordine;
b) le funzioni e le modalità di funzionamento
degli organi di cui alla lettera a).
4. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza
sull'Ordine nazionale.
Art. 3.
(Norme transitorie).
1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, possono essere iscritti all'albo
coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 6, lettere a), b), c) ed e),
e che hanno compiuto, dopo il conseguimento del diploma di
laurea in conservazione dei beni culturali, pratica
professionale nel settore per un periodo di due anni.
Art. 4.
(Formazione dell'albo provvisorio).
1. In sede di prima attuazione della presente legge ed
entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, una
Commissione nominata con decreto del Ministro della giustizia
provvede alla formazione dei consigli dell'Ordine. Con il
medesimo decreto sono fissate le modalità per la formazione
dell'albo provvisorio.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato della
Corte di cassazione che la presiede e da quattro membri di
riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
della professione di conservazione dei beni culturali, ovvero
che siano titolari di cattedra o incaricati in una disciplina
con applicazione professionale nel settore storico e
artistico.
3. Fino all'insediamento dei consigli dell'Ordine, le
domande di iscrizione all'albo sono presentate dagli
interessati alla Commissione di cui al comma 1.
4. La Commissione di cui al comma 1 delibera con la
presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne
fa le veci.
5. Le deliberazioni di cui al comma 4 sono adottate a
maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il
voto del presidente.
6. La Commissione di cui al comma 1, completata la
formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nel mese
successivo, presso il Ministero della giustizia, che ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del
Ministero.
Art. 5.
(Commissario straordinario).
1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio,
effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, il Ministro
della giustizia procede alla nomina di un commissario
straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta
dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli
dell'Ordine, nonché di indire le elezioni di tali consigli.
Art. 6.
(Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo e
dell'Ordine si fa fronte mediante i contributi versati dagli
iscritti all'albo medesimo.