XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1394
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione
e la commercializzazione del pane di alta qualità, ottenuto
attraverso un procedimento di cottura totale. E' considerato
pane di alta qualità sia il "pane tradizione italiano", di cui
al comma 2, sia il pane composto e prodotto secondo gli usi e
le tradizioni locali.
2. Per "pane tradizionale italiano" si intende il pane
ottenuto dalla cottura totale di una pasta lievitata,
preparata esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni,
con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza
l'aggiunta di sale comune (cloruro di sodio) e senza l'impiego
delle sostanze aggiuntive di cui agli articoli 3 e 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1998, n. 502. E' fatto divieto di utilizzo di
ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio
decreto, provvede a disciplinare i criteri di selezione degli
ingredienti ai quali i panificatori devono attenersi, al fine
di evitare possibili alterazioni, anche attraverso
miglioratori e additivi chimici.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le
regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano con
campagne di informazione mirate presso i produttori, gli
esercenti ed i consumatori la diffusione del pane di alta
qualità, promuovendo l'avvio delle procedure per il
riconoscimento, da parte delle regioni, dei diversi tipi di
pane realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali come
prodotti ad indicazione geografica protetta.
Art. 2.
1. All'articolo 25 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il pane etichettato come "pane tradizionale italiano",
nei punti vendita al dettaglio, deve essere collocato in
apposito contenitore così da renderlo chiaramente
individuabile e distinguibile da parte del consumatore".
Art. 3.
1. Entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e
forestali promuove le necessarie procedure affinché la
denominazione del "pane tradizionale italiano" sia registrata,
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92, del Consiglio, del
14 luglio 1992, come attestazione comunitaria di specificità
ed iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 del medesimo
regolamento.
2. La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 1 della presente legge configura il reato di
frode alimentare e come tale è punita con la reclusione da tre
mesi a due anni e la multa da lire duecentomila a lire
cinquecentomila.
3. La violazione delle norme di cui all'articolo 2
comporta l'ammenda da lire centomila a lire duecentomila.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.