XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1392




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il personale dipendente della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici e in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Telecom Spa, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, può, entro il 30 giugno 2002, a pena di decadenza, presentare domanda alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il trasferimento per mobilità. Al trasferimento presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali si provvede con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sulla base delle effettive esigenze di funzionalità delle predette amministrazioni. Per le altre amministrazioni pubbliche il trasferimento avviene nel rispetto della programmazione dei fabbisogni del personale e nei limiti previsti dai commi 1 e 19 del citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
        2. Per l'assegnazione del personale di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche applicano i criteri di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle poste e delle comunicazioni 5 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 66-bis del 20 agosto 1993, tenuto conto della qualifica e livello posseduti dagli interessati alla data del passaggio previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58.



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