XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1392
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale dipendente della soppressa Azienda di
Stato per i servizi telefonici e in servizio, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso la Telecom Spa,
ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, può, entro il 30
giugno 2002, a pena di decadenza, presentare domanda alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
trasferimento per mobilità. Al trasferimento presso le
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non
economici nazionali si provvede con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformità all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e sulla base delle effettive esigenze di
funzionalità delle predette amministrazioni. Per le altre
amministrazioni pubbliche il trasferimento avviene nel
rispetto della programmazione dei fabbisogni del personale e
nei limiti previsti dai commi 1 e 19 del citato articolo 39
della legge n. 449 del 1997.
2. Per l'assegnazione del personale di cui al comma 1 del
presente articolo, le amministrazioni pubbliche applicano i
criteri di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro
delle poste e delle comunicazioni 5 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 66-bis
del 20 agosto 1993, tenuto conto della qualifica e livello
posseduti dagli interessati alla data del passaggio previsto
dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58.