XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1385
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Bassano del Grappa.
2. La provincia di Bassano del Grappa è costituita dai
comuni di: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta,
Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza,
Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena,
Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone,
Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo,
Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta,
Valstagna, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini,
Maser, Fonte, Asolo, Borso del Grappa, Paderno del
Grappa,Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Pederobba,
Possagno, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva.
Art. 2.
1. L'elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Bassano del Grappa ha luogo entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alle elezioni del presidente della provincia e del
consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la
costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova
amministrazione provinciale, nonché la definizione delle prime
proposte programmatiche e gestionali per i territori
interessati nelle materie di competenza, sono adottati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, sentita la
regione Veneto.
3. Il Ministro dell'interno deve essere tempestivamente
informato dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Ministri competenti adottano, con propri
decreti, i provvedimenti necessari per la relativa
attuazione.
2. Le amministrazioni provinciali di Bassano del Grappa e
di Vicenza, Treviso e Padova, con appositi accordi e con
progetti di riparto approvati dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri competenti, provvedono
alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e
delle passività.
3. In caso di dissenso tra le amministrazioni provinciali
di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede, con proprio decreto, al riparto di cui al medesimo
comma 2.
Art. 4.
1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici
territoriali del Governo di Vicenza, Padova e Treviso e
relativi ai cittadini ed agli enti dei comuni di cui
all'articolo 1, sono attribuiti, per competenza, ai rispettivi
organi ed uffici della provincia di Bassano del Grappa.
2. I Ministri competenti provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare
le necessarie variazioni nei ruoli del personale.
Art. 5.
1. Il capoluogo della provincia è Bassano del Grappa.
Art. 6.
1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli
uffici e degli organi provinciali dello Stato per la provincia
di Bassano del Grappa sono a carico del bilancio dello
Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.