XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1385




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la provincia di Bassano del Grappa.
        2. La provincia di Bassano del Grappa è costituita dai comuni di: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Maser, Fonte, Asolo, Borso del Grappa, Paderno del Grappa,Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Pederobba, Possagno, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva.


Art. 2.

        1. L'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Bassano del Grappa ha luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Fino alle elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale, nonché la definizione delle prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza, sono adottati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Veneto.
        3. Il Ministro dell'interno deve essere tempestivamente informato dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.


Art. 3.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti adottano, con propri decreti, i provvedimenti necessari per la relativa attuazione.
        2. Le amministrazioni provinciali di Bassano del Grappa e di Vicenza, Treviso e Padova, con appositi accordi e con progetti di riparto approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, provvedono alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività.
        3. In caso di dissenso tra le amministrazioni provinciali di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, al riparto di cui al medesimo comma 2.


Art. 4.

        1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del Governo di Vicenza, Padova e Treviso e relativi ai cittadini ed agli enti dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Bassano del Grappa.
        2. I Ministri competenti provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie variazioni nei ruoli del personale.


Art. 5.

        
1. Il capoluogo della provincia è Bassano del Grappa.


Art. 6.

        1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato per la provincia di Bassano del Grappa sono a carico del bilancio dello Stato.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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