XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1384
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Avezzano nell'ambito della
regione Abruzzo, con capoluogo Avezzano.
2. La provincia di Avezzano è costituita dai comuni di
Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello,
Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita
d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei
Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi,
Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi,
Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di
Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo
Valle Roveto, Scùrcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco,
Villavallelonga.
Art. 2.
1. La provincia de L'Aquila, entro il termine di sei mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, procede alla ricognizione della propria dotazione
organica di personale e delibera lo stato di consistenza del
proprio patrimonio ai fini della conseguente ripartizione, da
effettuare con apposite deliberazioni di giunta, in
proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti
alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario ad acta nominato dal Ministro dell'interno,
con il compito di curare ogni adempimento connesso alla
istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli
organi elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale di Avezzano hanno luogo entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le elezioni per il rinnovo dei medesimi organi hanno
luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali
del restante territorio dello Stato.
4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per
consentire il funzionamento della nuova provincia sono
adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province de
L'Aquila e di Avezzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della
legge 10 settembre 1960, n. 962.
Art. 4.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per la istituzione nella provincia di Avezzano degli
uffici periferici dello Stato, tenendo conto nella loro
dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega
la regione Abruzzo a provvedere al reperimento e
all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento
degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Avezzano per il finanziamento del
bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
ordinari destinati all'amministrazione provinciale de
L'Aquila, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al
nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni
residenti nelle province interessate, come risultante
dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto
nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in
proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli
anni successivi si provvede alla verifica di validità del
riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli
investimenti è ripartito in correlazione all'attribuzione
della titolarità dei beni ai quali le singole quote del
contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi della nuova provincia ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio della provincia de L'Aquila, dei fondi
di spettanza della provincia di Avezzano.
Art. 6.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito della provincia de L'Aquila e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di
Avezzano.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.