XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1379




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza".



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