XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1379
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"7. Sulla richiesta di riesame decide, in
composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della
provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha
emesso l'ordinanza".