XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1374
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Valle Camonica con
capoluogo Breno.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Valle
Camonica comprende i comuni di: Ponte di Legno, Temù, Vione,
Sonico, Paisco Loveno, Braone, Prestine, Piancogno, Vezza
D'Oglio, Incudine, Edolo, Corteno Golgi, Malonno, Berzo Demo,
Cevo, Saviore dell'Adamello, Cedegolo, Sellero, Capo di Ponte,
Ceto, Ono San Pietro, Cerveno, Cimbergo, Paspardo, Niardo,
Breno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Cividate Camuno,
Malegno, Ossimo, Borno, Darfo Boario Terme, Pian Camuno,
Gianico, Artogne, Pisogne, Losine, Lozio, Angolo Terme.
Art. 2.
1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Valle Camonica hanno luogo entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
elezioni per il rinnovo dei medesimi organi hanno luogo in
concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli
provinciali del restante territorio dello Stato.
Art. 3.
1. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 2, i
provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della
nuova amministrazione sono adottati da un commissario ad
acta, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Art. 4.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto,
sentita la regione Lombardia, adottano i provvedimenti
occorrenti all'organizzazione, nella provincia di Valle
Camonica, degli organi periferici dell'amministrazione di
competenza, utilizzando il personale che, alla data del 1^
gennaio 2001, ricopra un posto in organico nelle
corrispondenti sedi relative alla provincia dì Brescia.
2. I Ministri competenti provvedono, altresì, alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive
amministrazioni.
Art. 5.
1. Tutti gli affari amministrativi pendenti, alla data di
inizio del funzionamento della nuova provincia, presso
l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito della provincia di Brescia e
relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1,
passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici
costituiti nell'ambito della provincia di Valle Camonica.
Art. 6.
1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi
uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico
delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per il 2002.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasposti delega
la regione Lombardia a provvedere alla costruzione e
all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli
uffici statali occorrenti nell'ambito della provincia di Valle
Camonica.
Art. 8.
1. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione
delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie della provincia
di Valle Camonica al fine di armonizzarle con l'ordinamento
territoriale della provincia stessa, sentito il parere della
regione Lombardia.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.