XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1374




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la provincia di Valle Camonica con capoluogo Breno.
        2. La circoscrizione territoriale della provincia di Valle Camonica comprende i comuni di: Ponte di Legno, Temù, Vione, Sonico, Paisco Loveno, Braone, Prestine, Piancogno, Vezza D'Oglio, Incudine, Edolo, Corteno Golgi, Malonno, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello, Cedegolo, Sellero, Capo di Ponte, Ceto, Ono San Pietro, Cerveno, Cimbergo, Paspardo, Niardo, Breno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Cividate Camuno, Malegno, Ossimo, Borno, Darfo Boario Terme, Pian Camuno, Gianico, Artogne, Pisogne, Losine, Lozio, Angolo Terme.


Art. 2.

        1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Valle Camonica hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo dei medesimi organi hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.


Art. 3.

        1. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 2, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario ad acta, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 4.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Lombardia, adottano i provvedimenti occorrenti all'organizzazione, nella provincia di Valle Camonica, degli organi periferici dell'amministrazione di competenza, utilizzando il personale che, alla data del 1^ gennaio 2001, ricopra un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alla provincia dì Brescia.
        2. I Ministri competenti provvedono, altresì, alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.


Art. 5.

        1. Tutti gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Brescia e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia di Valle Camonica.


Art. 6.

        1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2002.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasposti delega la regione Lombardia a provvedere alla costruzione e all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti nell'ambito della provincia di Valle Camonica.


Art. 8.

        1. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie della provincia di Valle Camonica al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia stessa, sentito il parere della regione Lombardia.


Art. 9.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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