XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1371




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per assicurare lo sviluppo della pataticoltura italiana, nonché per rafforzare la competitività delle filiere del settore pataticolo nazionale è disposto un programma di investimento triennale per la cui attuazione è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 miliardi, di cui lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
        2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli organismi nazionali delle associazioni dei produttori delle patate ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso entro quindici giorni dalla data di ricevimento dello schema del relativo atto, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per l'approvazione, le linee di indirizzo e di intervento del programma di cui al comma 1.
        3. Il programma di investimento triennale di cui al comma 1 consiste in un piano di sviluppo nazionale articolato in una serie di azioni, con le quali sono stabilite le tipologie di intervento, le entità degli aiuti, i soggetti a cui sono rivolte le azioni e gli impegni principali che i richiedenti interessati devono soddisfare per accedere ai benefici autorizzati ai sensi del comma 2.


Art. 2.

        1. Le azioni del piano di sviluppo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1 riguardano, prioritariamente:

                a) attività di ricerca, per:

              1) individuare gli strumenti da adottare al fine di superare la forte dipendenza nell'approvvigionamento del seme dall'estero, anche utilizzando i risultati del programma di miglioramento genetico della patata realizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, prevedendo, se necessario, la continuazione di tale programma negli anni successivi all'anno 2001;

              2) conseguire la valorizzazione dei cloni ottenuti dal programma di miglioramento e di quelli tipici del territorio nazionale;

              3) stimolare lo sviluppo delle fasi agronomiche dirette all'ottenimento del seme nella quantità necessaria per passare dalla fase sperimentale a quella di mercato;

                b) attività generali ed amministrative, per:

              1) incentivare l'utilizzazione di nuovi materiali nelle attività di moltiplicazione del seme;

              2) sostenere i distributori nel garantire ai produttori la vendita del seme ottenuto;

              3) informare i produttori di patate sulle varietà di seme offerte;

                c) operazioni nel mercato del fresco riguardanti:

              1) la sperimentazione sulla funzione d'uso del prodotto;

              2) la sperimentazione agronomica per ottimizzare l'adattamento varietale ai differenti siti di produzione;

              3) la certificazione di prodotto con l'applicazione, il controllo e la vigilanza dei disciplinari o dei regolamenti di produzione;

              4) la promozione verso il consumatore, anche tramite la sua educazione ad una scelta ed a un utilizzo consapevoli e pertinenti del prodotto;

              5) la predisposizione di disciplinari o di regolamenti commerciali;

              6) la realizzazione di progetti pilota sia sulle produzioni biologiche, sia su quelle integrate anche per verificare le potenzialità dei segmenti di mercato e le strategie da attivare per svilupparli;

              7) le dotazioni di strumenti informatici con adattamento di un sito web per avviare l'attività di "E-Commerce";

                d) potenziamenti strutturali per consentire alle organizzazioni economiche dei produttori di patate di:

              1) acquisire le strutture di lavorazione e di commercializzazione già esistenti;

              2) ristrutturare o costruire, adeguare a livello tecnologico e mettere a norma gli impianti di lavorazione e di commercializzazione;

              3) ampliare gli ambiti di operatività dei soggetti che costituiscono le filiere attraverso nuove realizzazioni di centri di lavorazione e di commercializzazione;

              4) realizzare e potenziare le attività di assistenza tecnica ai produttori associati;

              5) garantire la trasparenza e la conoscenza dei processi di sperimentazione e selezione dei semi ai consumatori e realizzare un sistema nazionale di produzione e di commercializzazione basato sulla qualità e sul rispetto di regole di autodisciplina;

              6) sviluppare nuovi processi produttivi e nuove tecnologie di trasformazione per ottenere materiali per usi differenti da quelli alimentari;

                e) incentivi all'industria per:

              1) migliorare i rapporti agroindustriali tramite sostegni atti a favorire gli accordi interprofessionali;

              2) dotare il settore della produzione di proprie strutture di trasformazione alfine di rispondere in modo ottimale alle esigenze dei produttori, in particolare favorendo la costruzione da parte delle organizzazioni di produttori, di poli di trasformazione in territori strategici che ne sono sprovvisti.

        2. Ulteriori obiettivi del piano di sviluppo nazionale sono individuati tramite misure stabilite ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.


Art. 3.

        1. Le disposizioni attuative delle misure del piano di sviluppo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
        2. Le domande di adesione al piano di sviluppo nazionale sono presentate alle province competenti per territorio dal 15 giugno al 31 luglio di ciascun anno, tramite apposito modulo predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
        3. Le province competenti per territorio stipulano entro il 5 dicembre immediatamente successivo al 31 luglio di cui al comma 2, la graduatoria delle domande finanziate in base ad un punteggio di priorità allo scopo stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 e assegnano i rispettivi finanziamenti.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 240 miliardi per il triennio 2002-2004, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione