XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1371
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per assicurare lo sviluppo della pataticoltura
italiana, nonché per rafforzare la competitività delle filiere
del settore pataticolo nazionale è disposto un programma di
investimento triennale per la cui attuazione è autorizzata la
spesa complessiva di lire 240 miliardi, di cui lire 80
miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentiti gli organismi nazionali delle associazioni
dei produttori delle patate ed acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari espresso entro quindici
giorni dalla data di ricevimento dello schema del relativo
atto, presenta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, per l'approvazione, le linee di
indirizzo e di intervento del programma di cui al comma 1.
3. Il programma di investimento triennale di cui al comma
1 consiste in un piano di sviluppo nazionale articolato in una
serie di azioni, con le quali sono stabilite le tipologie di
intervento, le entità degli aiuti, i soggetti a cui sono
rivolte le azioni e gli impegni principali che i richiedenti
interessati devono soddisfare per accedere ai benefici
autorizzati ai sensi del comma 2.
Art. 2.
1. Le azioni del piano di sviluppo nazionale di cui al
comma 3 dell'articolo 1 riguardano, prioritariamente:
a) attività di ricerca, per:
1) individuare gli strumenti da adottare al fine di
superare la forte dipendenza nell'approvvigionamento del seme
dall'estero, anche utilizzando i risultati del programma di
miglioramento genetico della patata realizzato dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, prevedendo, se
necessario, la continuazione di tale programma negli anni
successivi all'anno 2001;
2) conseguire la valorizzazione dei cloni ottenuti dal
programma di miglioramento e di quelli tipici del territorio
nazionale;
3) stimolare lo sviluppo delle fasi agronomiche dirette
all'ottenimento del seme nella quantità necessaria per passare
dalla fase sperimentale a quella di mercato;
b) attività generali ed amministrative, per:
1) incentivare l'utilizzazione di nuovi materiali nelle
attività di moltiplicazione del seme;
2) sostenere i distributori nel garantire ai produttori
la vendita del seme ottenuto;
3) informare i produttori di patate sulle varietà di
seme offerte;
c) operazioni nel mercato del fresco
riguardanti:
1) la sperimentazione sulla funzione d'uso del
prodotto;
2) la sperimentazione agronomica per ottimizzare
l'adattamento varietale ai differenti siti di produzione;
3) la certificazione di prodotto con l'applicazione, il
controllo e la vigilanza dei disciplinari o dei regolamenti di
produzione;
4) la promozione verso il consumatore, anche tramite la
sua educazione ad
una scelta ed a un utilizzo consapevoli e pertinenti del
prodotto;
5) la predisposizione di disciplinari o di regolamenti
commerciali;
6) la realizzazione di progetti pilota sia sulle
produzioni biologiche, sia su quelle integrate anche per
verificare le potenzialità dei segmenti di mercato e le
strategie da attivare per svilupparli;
7) le dotazioni di strumenti informatici con
adattamento di un sito web per avviare l'attività di
"E-Commerce";
d) potenziamenti strutturali per consentire alle
organizzazioni economiche dei produttori di patate di:
1) acquisire le strutture di lavorazione e di
commercializzazione già esistenti;
2) ristrutturare o costruire, adeguare a livello
tecnologico e mettere a norma gli impianti di lavorazione e di
commercializzazione;
3) ampliare gli ambiti di operatività dei soggetti che
costituiscono le filiere attraverso nuove realizzazioni di
centri di lavorazione e di commercializzazione;
4) realizzare e potenziare le attività di assistenza
tecnica ai produttori associati;
5) garantire la trasparenza e la conoscenza dei
processi di sperimentazione e selezione dei semi ai
consumatori e realizzare un sistema nazionale di produzione e
di commercializzazione basato sulla qualità e sul rispetto di
regole di autodisciplina;
6) sviluppare nuovi processi produttivi e nuove
tecnologie di trasformazione per ottenere materiali per usi
differenti da quelli alimentari;
e) incentivi all'industria per:
1) migliorare i rapporti agroindustriali tramite
sostegni atti a favorire gli accordi interprofessionali;
2) dotare il settore della produzione di proprie
strutture di trasformazione alfine di rispondere in modo
ottimale alle esigenze dei produttori, in particolare
favorendo la costruzione da parte delle organizzazioni di
produttori, di poli di trasformazione in territori strategici
che ne sono sprovvisti.
2. Ulteriori obiettivi del piano di sviluppo nazionale
sono individuati tramite misure stabilite ai sensi del comma 2
dell'articolo 1.
Art. 3.
1. Le disposizioni attuative delle misure del piano di
sviluppo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le domande di adesione al piano di sviluppo nazionale
sono presentate alle province competenti per territorio dal 15
giugno al 31 luglio di ciascun anno, tramite apposito modulo
predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
3. Le province competenti per territorio stipulano entro
il 5 dicembre immediatamente successivo al 31 luglio di cui al
comma 2, la graduatoria delle domande finanziate in base ad un
punteggio di priorità allo scopo stabilito ai sensi del comma
2 dell'articolo 1 e assegnano i rispettivi finanziamenti.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 240 miliardi per il triennio 2002-2004, si
provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.