XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1359
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Liberalizzazione degli affitti).
1. Le disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203, e
successive modificazioni, sono abrogate e gli affitti agrari
sono liberalizzati a decorrere dalla scadenza del regime di
locazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, terzo
comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito
dall'articolo 45 della medesima legge n. 203 del 1982, in
materia di patti in deroga.
2. Il locatore, interessato a concedere in affitto i
terreni di sua proprietà, deve comunicare all'affittuario le
offerte di canone ricevute sul libero mercato, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno due mesi
prima della scadenza del contratto di locazione.
3. L'affittuario puo esercitare il diritto di prelazione
entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 2 da parte del locatore. La mancanza di risposta entro
tale termine comporta la perdita del diritto di prelazione.
4. Il diritto di prelazione è concesso, in subordine
rispetto all'affittuario, a tutti gli altri confinanti con il
fondo offerto in affitto.
Art. 2.
(Misura di accompagnamento).
1. Allo scopo di favorire il prepensionamento dei
conduttori anziani e l'inserimento dei giovani nel mercato
fondiario, nell'utilizzo delle provvidenze previste dal
regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno
1992, è data priorità ai conduttori.
2. L'attuazione delle misure di cui al comma 1 rientra
nelle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, con il coordinamento del Ministero delle
politiche agricole e forestali che allo scopo può delegare la
Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e
successive modificazioni.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di
intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è autorizzato a predisporre le linee-guida del
programma attuativo delle misure di cui al comma 1, emanando
disposizioni relative al cofinanziamento nazionale entro il
termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 3.
(Disposizioni tributarie).
1. I contratti di affitto di fondi rustici, stipulati dal
locatore nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
1, devono essere registrati entro un mese dall'avvenuta
stipula, a cura del locatore stesso.
2. Allo scopo di tutelare la veridicità della
comunicazione del canone di affitto, di cui al comma 2
dell'articolo 1, i contratti di affitto di fondi rustici sono
esentati dal pagamento dell'imposta di registro.