XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1359




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Liberalizzazione degli affitti).

        1. Le disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, sono abrogate e gli affitti agrari sono liberalizzati a decorrere dalla scadenza del regime di locazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall'articolo 45 della medesima legge n. 203 del 1982, in materia di patti in deroga.
        2. Il locatore, interessato a concedere in affitto i terreni di sua proprietà, deve comunicare all'affittuario le offerte di canone ricevute sul libero mercato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno due mesi prima della scadenza del contratto di locazione.
        3. L'affittuario puo esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 da parte del locatore. La mancanza di risposta entro tale termine comporta la perdita del diritto di prelazione.
        4. Il diritto di prelazione è concesso, in subordine rispetto all'affittuario, a tutti gli altri confinanti con il fondo offerto in affitto.


Art. 2.

(Misura di accompagnamento).

        1. Allo scopo di favorire il prepensionamento dei conduttori anziani e l'inserimento dei giovani nel mercato fondiario, nell'utilizzo delle provvidenze previste dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, è data priorità ai conduttori.
        2. L'attuazione delle misure di cui al comma 1 rientra nelle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con il coordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali che allo scopo può delegare la Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni.
        3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a predisporre le linee-guida del programma attuativo delle misure di cui al comma 1, emanando disposizioni relative al cofinanziamento nazionale entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

(Disposizioni tributarie).

        1. I contratti di affitto di fondi rustici, stipulati dal locatore nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, devono essere registrati entro un mese dall'avvenuta stipula, a cura del locatore stesso.
        2. Allo scopo di tutelare la veridicità della comunicazione del canone di affitto, di cui al comma 2 dell'articolo 1, i contratti di affitto di fondi rustici sono esentati dal pagamento dell'imposta di registro.



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