XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1355
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Prostituzione, libertinaggio,
favoreggiamento).
1. Sono vietati l'esercizio della prostituzione e
qualsiasi atto di libertinaggio prodromico alla prostituzione
in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietata ogni attività che favorisce o agevola la
prostituzione.
Art. 2.
(Sfruttamento).
1. E' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la
multa da lire 1 milione a lire 20 milioni, fatte salve in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e la
pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici:
a) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio,
sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove
si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li
diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà,
all'esercizio, alla direzione o alla amministrazione;
b) chiunque recluti una persona al fine di farle
esercitare la prostituzione;
c) chiunque induca o favorisca l'esercizio della
prostituzione di una persona o compia atti di lenocinio, sia
personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a
mezzo della stampa o a qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
d) chiunque induca una persona a recarsi nel
territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da
quello della sua abituale residenza, al fine di
esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne
la partenza;
e) chiunque svolga un'attività in associazioni ed
organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli
scopi delle citate organizzazioni o associazioni;
f) chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la
prostituzione altrui o ne tragga un profitto.
2. In tutti i casi previsti dalla lettera a) del
comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla presente legge, è
revocata l'eventuale licenza di esercizio; in caso di
recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva
dell'esercizio.
Art. 3.
(Aggravanti).
1. La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 2 è
raddoppiata:
a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia,
inganno ovvero se comporta prestazioni soggette ad atti di
crudeltà;
b) se il fatto è commesso nei confronti di
soggetti di minore età o in stato di tossicodipendenza, di
infermità mentale o di minorazione psichica;
c) se il colpevole è un ascendente, un affine in
linea retta ascendente, il coniuge o il convivente, il
fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi, il
tutore;
d) se al colpevole la persona è stata affidata per
ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di vigilanza,
di custodia;
e) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 4.
(Adescamento e norme
di sicurezza sanitaria).
1. Sono punite con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da lire 500 mila a lire 5 milioni le persone:
a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico
offrono servizi di prostituzione o invitano al
libertinaggio;
b) che in luogo pubblico o aperto al pubblico
dimostrano di rendersi disponibili ai servizi di prostituzione
o agli inviti al libertinaggio.
2. Le persone di cui al comma 1, colte in flagranza di
reato, sono accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza,
sottoposte ad immediato accertamento sanitario e denunciate
all'autorità giudiziaria.
3. I soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad
accertamento sanitario, risultano affetti da patologia a
trasmissione sessuale che comporti pericolo per la salute
collettiva, sono sottoposti a trattamento sanitario
obbligatorio da attuare nei servizi pubblici territoriali e,
ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere
pubbliche o convenzionate, ai sensi dell'articolo 35 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibile.
Art. 5.
(Interventi di recupero).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo promuove interventi diretti alle
persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della
prostituzione attraverso:
a) programmi di istruzione, di formazione
professionale e di inserimento lavorativo;
b) programmi di sostegno economico, sociale e
psicologico;
c) programmi di recupero sociale in alternativa
alle misure di detenzione.
Art. 6.
(Risanamento sociale ed urbano).
1. Le autorità di pubblica sicurezza adottano, di intesa
con l'autorità municipale, misure di salvaguardia e di
risanamento sociale ed urbano sottoponendo le aree interessate
dal fenomeno della prostituzione a precise ed adeguate
prescrizioni.