XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1353




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contratto di locazione di immobili ad uso diverso da
quello abitativo).

        1. Al contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo si applica esclusivamente la disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile e alla presente legge.
        2. In deroga alle disposizioni del codice civile, la durata del contratto di cui al comma 1 non può essere inferiore a quattro anni; qualora l'immobile sia adibito ad attività alberghiera, la durata del contratto non può essere inferiore a sette anni. Contratti di durata inferiore possono essere stipulati in presenza di esigenze transitorie o stagionali.


Art. 2.

(Indennità per la perdita dell'avviamento).

        1. Quando il rapporto di locazione venga a cessare per causa che non sia la risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore ovvero per una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, spetta al conduttore il diritto, per le attività industriali o artigianali o commerciali, ad un'indennità pari a sedici mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere, il conduttore ha diritto a un'indennità pari a venti mensilità. L'indennità non è dovuta quando si tratti di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti, come definiti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ovvero quando si tratti di rapporti di locazione destinati ad attività transitorie. L'indennità non è altresì dovuta nel caso di contratti relativi ad immobili complementari o interni ad alberghi, villaggi turistici, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, autostazioni ed aree di servizio, stradali od autostradali.
        2. Le parti possono prevedere, nel caso di una durata del contratto che sia di almeno dodici mesi superiore a quella minima indicata al comma 2 dell'articolo 1, un'indennità minore di quella prevista al comma 1 del presente articolo oppure pattuirne la soppressione. Le parti possono prevedere, nel contratto di locazione, che il conduttore rinunci all'indennità di avviamento qualora la durata del contratto medesimo sia protratta di almeno un anno oltre la scadenza.


Art. 3.

(Abrogazione di norme).

        1. Gli articoli da 27 a 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono abrogati.



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