XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1353
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contratto di locazione di immobili ad uso diverso da
quello abitativo).
1. Al contratto di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello abitativo si applica esclusivamente la
disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice
civile e alla presente legge.
2. In deroga alle disposizioni del codice civile, la
durata del contratto di cui al comma 1 non può essere
inferiore a quattro anni; qualora l'immobile sia adibito ad
attività alberghiera, la durata del contratto non può essere
inferiore a sette anni. Contratti di durata inferiore possono
essere stipulati in presenza di esigenze transitorie o
stagionali.
Art. 2.
(Indennità per la perdita dell'avviamento).
1. Quando il rapporto di locazione venga a cessare per
causa che non sia la risoluzione per inadempimento o disdetta
o recesso del conduttore ovvero per una delle procedure
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, spetta al
conduttore il diritto, per le attività industriali o
artigianali o commerciali, ad un'indennità pari a sedici
mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività
alberghiere, il conduttore ha diritto a un'indennità pari a
venti mensilità. L'indennità non è dovuta quando si tratti di
rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo
svolgimento di attività che non comportino contatti diretti
con il pubblico dei consumatori e degli utenti, come definiti
dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ovvero
quando si tratti di rapporti di locazione destinati ad
attività transitorie. L'indennità non è altresì dovuta nel
caso di contratti relativi ad immobili complementari o interni
ad alberghi, villaggi turistici, stazioni ferroviarie, porti,
aeroporti, autostazioni ed aree di servizio, stradali od
autostradali.
2. Le parti possono prevedere, nel caso di una durata del
contratto che sia di almeno dodici mesi superiore a quella
minima indicata al comma 2 dell'articolo 1, un'indennità
minore di quella prevista al comma 1 del presente articolo
oppure pattuirne la soppressione. Le parti possono prevedere,
nel contratto di locazione, che il conduttore rinunci
all'indennità di avviamento qualora la durata del contratto
medesimo sia protratta di almeno un anno oltre la scadenza.
Art. 3.
(Abrogazione di norme).
1. Gli articoli da 27 a 42 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sono abrogati.