XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1348




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato finanzia proposte di intervento di iniziativa delle regioni attraversate dalla Via Francigena, mirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

                a) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza della Via Francigena, al fine di favorirne la valorizzazione turistica, culturale ed ambientale;

                b) realizzazione di opere di restauro scientifico e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico, artistico ed ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato della Via Francigena, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali, privati cittadini, ai fini del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

                c) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato ed alla loro interconnessione con le strade esistenti, al fine di migliorarne le possibilità di rivisitazione;

                d) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico.


Art. 2.

        1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo speciale di lire 100 miliardi per il triennio 2001-2003, per la concessione di contributi alle regioni attraversate dalla Via Francigena.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito fra le seguenti regioni attraversate dalla Via Francigena: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, in ragione dei programmi di recupero e di rilancio presentati da ciascuna regione e che le stesse si impegnano a realizzare.


Art. 3.

        1. Il fondo speciale di cui all'articolo 2 è amministrato da un comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed incaricato della ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati, di seguito denominato "comitato nazionale". Del comitato nazionale fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante per ciascuna delle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana e Lazio; un rappresentante del Ministero delle attività produttive, per quanto concerne la promozione turistica, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto attiene agli interventi sulla rete stradale esistente.


Art. 4.

        1. I piani regionali di recupero e di rilancio della Via Francigena è realizzata mediante un accordo di programma concluso attraverso un'apposita conferenza di servizi convocata dal presidente di ciascuna regione interessata, cui concorrono con i propri rappresentanti le province, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 provvede ad individuare il piano di spesa pluriennale per gli interventi attuativi del programma regionale di recupero e di rilancio della Via Francigena.
        3. Il presidente della regione deve inoltre entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma regionale di recupero e di rilancio di cui al comma 2 al comitato nazionale. Entro i due mesi successivi il predetto comitato nazionale, sulla base della validità e della fattibilità dei piani presentati, provvede alla ripartizione del fondo speciale di cui all'articolo 2, fra le singole regioni.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede al finanziamento dei piani adottati, la cui esecuzione rimane di esclusiva competenza delle singole regioni.


Art. 5.

        1. Per gli interventi previsti dai piani regionali di cui all'articolo 4, riguardanti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo speciale di cui all'articolo 2, fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
        2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.
        3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente ed il privato: gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dalla regione e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per lo stesso periodo.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 2001, a lire 40 miliardi per l'anno 2002 e a lire 30 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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