XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1348
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato finanzia proposte di intervento di iniziativa
delle regioni attraversate dalla Via Francigena, mirate al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promozione di iniziative volte a diffondere la
conoscenza della Via Francigena, al fine di favorirne la
valorizzazione turistica, culturale ed ambientale;
b) realizzazione di opere di restauro scientifico
e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico,
artistico ed ambientale esistenti sul territorio interessato
dall'antico tracciato della Via Francigena, di proprietà di
enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali, privati
cittadini, ai fini del ripristino o del miglioramento delle
condizioni di pubblica fruizione;
c) attuazione di interventi volti al recupero di
tratti originali dell'antico tracciato ed alla loro
interconnessione con le strade esistenti, al fine di
migliorarne le possibilità di rivisitazione;
d) realizzazione di interventi per la creazione di
nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico
itinerario, con priorità per gli interventi di recupero di
edifici esistenti di interesse storico-architettonico.
Art. 2.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo
speciale di lire 100 miliardi per il triennio 2001-2003, per
la concessione di contributi alle regioni attraversate dalla
Via Francigena.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito
fra le seguenti regioni attraversate dalla Via Francigena:
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana,
in ragione dei programmi di recupero e di rilancio presentati
da ciascuna regione e che le stesse si impegnano a
realizzare.
Art. 3.
1. Il fondo speciale di cui all'articolo 2 è amministrato
da un comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ed incaricato della ripartizione
territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento
presentati, di seguito denominato "comitato nazionale". Del
comitato nazionale fanno parte un rappresentante del Ministero
per i beni e le attività culturali, un rappresentante per
ciascuna delle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana e Lazio; un rappresentante
del Ministero delle attività produttive, per quanto concerne
la promozione turistica, e del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per quanto attiene agli interventi sulla rete
stradale esistente.
Art. 4.
1. I piani regionali di recupero e di rilancio della Via
Francigena è realizzata mediante un accordo di programma
concluso attraverso un'apposita conferenza di servizi
convocata dal presidente di ciascuna regione interessata, cui
concorrono con i propri rappresentanti le province, le
università, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e gli organi periferici del Ministero per i beni
e le attività culturali.
2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 provvede ad
individuare il piano di spesa pluriennale per gli interventi
attuativi del programma regionale di recupero e di rilancio
della Via Francigena.
3. Il presidente della regione deve inoltre entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
programma regionale di recupero e di rilancio di cui al comma
2 al comitato nazionale. Entro i due mesi successivi il
predetto comitato nazionale, sulla base della validità e della
fattibilità dei piani presentati, provvede alla ripartizione
del fondo speciale di cui all'articolo 2, fra le singole
regioni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
si provvede al finanziamento dei piani adottati, la cui
esecuzione rimane di esclusiva competenza delle singole
regioni.
Art. 5.
1. Per gli interventi previsti dai piani regionali di cui
all'articolo 4, riguardanti beni non statali, sono concessi,
nei limiti della quota prevista dal piano di spesa
pluriennale, contributi a carico del fondo speciale di cui
all'articolo 2, fino ad un importo massimo pari al 30 per
cento della spesa riconosciuta.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da
parte della regione competente.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è
subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione
competente ed il privato: gli obblighi assunti da quest'ultimo
sono determinati dalla regione e devono comunque prevedere la
non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la
conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto
per lo stesso periodo.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 2001, a lire 40
miliardi per l'anno 2002 e a lire 30 miliardi per l'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.