XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1342
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, di seguito
denominata "Commissione".
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vice presidenti e due segretari.
Art. 3.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione, con riferimento ai diversi campi di
indagine attinenti al fenomeno dell'immigrazione clandestina,
ha il compito di:
a) svolgere indagini atte a comprendere il
fenomeno dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari
nel territorio italiano;
b) individuare le differenze tra casi singoli e
fenomeni d'immigrazione di massa;
c) svolgere indagini per scoprire l'esistenza di
eventuali circuiti e di un eventuale ruolo svolto dalla
criminalità organizzata, con particolare riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
d) individuare le connessioni tra le attività
illecite, riferite al reato di prostituzione, ed altre
attività economiche;
e) accertare e valutare l'intensità del fenomeno,
evidenziando il rapporto che esiste nelle diverse aree
geografiche;
f) riferire alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno
ogni dodici mesi, nonché al termine dei propri lavori;
g) proporre soluzioni legislative ed
amministrative ritenute necessarie al fine di rendere più
coordinata ed incisiva l'azione dello Stato.
2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 4.
(Testimonianze).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti di Stato o d'ufficio si applicano le
norme in vigenti.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono,
in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i
documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.
Art. 6.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione dell'obbligo del segreto di cui al comma 1 è punita
ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto
o informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la
divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 7.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica.
Art. 8.
(Durata della Commissione).
1. La Commissione conclude i propri lavori al termine
della XIV legislatura.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.