XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1341




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' consentita l'importazione temporanea in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo dei beni indicati dall'articolo 65 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per un periodo non superiore a dieci anni, con possibilitā di rinnovarlo alla scadenza sino a cinque volte, sempre che siano garantite la sicurezza e l'integritā dei beni stessi.
        2. La mancata riesportazione o il mancato rinnovo della importazione temporanea determinano il definitivo assoggettamento del bene culturale alla normativa vigente in materia di beni culturali.
        3. I beni esistenti in Italia possono essere iscritti nel registro nazionale dei beni culturali di cui all'articolo 4.


Art. 2.

        1. I beni di cui all'articolo 1, sono identificati secondo le seguenti modalitā:

            a) da una doppia scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, redatta in due originali che indichino il numero di codice fiscale della persona fisica o giuridica che intende importare il bene, seguito dalla sigla "BB. CC." e da un numero progressivo che č attribuito dallo stesso importatore, ad iniziare dal numero 1;

            b) da due fotografie, una per il "recto" e l'altra per il "verso" dell'oggetto, al fine di consentirne una precisa identificazione visiva, che sono applicate su entrambe le schede;

            c) da una breve descrizione dell'oggetto, delle sue dimensioni e delle principali caratteristiche e, ove possibile, della sua provenienza, delle eventuali pubblicazioni che lo riguardano e di eventuali vincoli che gravano su di esso;

            d) dei dati anagrafici del titolare della scheda e della sua sottoscrizione;

            e) della indicazione della eventuale data di riesportazione del bene culturale nel Paese dal quale č stato importato.


Art. 3.

        1. La doppia scheda di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, deve essere redatta dall'interessato e presentata all'ufficio doganale competente per le importazioni, che ne invia una copia alla sovrintendenza per i beni culturali della regione Lazio per la annotazione, entro quindici giorni, nel registro nazionale dei beni culturali di cui all'articolo 4, e ne restituisce al momento della consegna una copia al proprietario.
        2. La annotazione nel registro nazionale dei beni culturali č giuridicamente equiparata alla annotazione nei pubblici registri vigente per i beni mobili registrati.


Art. 4.

        1. Presso la sovrintendenza per i beni culturali della regione Lazio č istituito il registro nazionale dei beni culturali, nel quale sono annotate, conservate e riprodotte le schede ricevute ai sensi dell'articolo 3.


Art. 5.

        1. Tutte le operazioni previste dalla presente legge sono esenti da imposte.


Art. 6.

        1. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



ALLEGATO 1
(articolo 2, comma 1)

REPUBBLICA ITALIANA - REGISTRO NAZIONALE DEI BENI CULTURALI


... (omissis) ...

ANNOTAZIONI EVENTUALI



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