XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1341
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' consentita l'importazione temporanea in Italia da
uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo dei
beni indicati dall'articolo 65 del testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per un periodo
non superiore a dieci anni, con possibilitā di rinnovarlo alla
scadenza sino a cinque volte, sempre che siano garantite la
sicurezza e l'integritā dei beni stessi.
2. La mancata riesportazione o il mancato rinnovo della
importazione temporanea determinano il definitivo
assoggettamento del bene culturale alla normativa vigente in
materia di beni culturali.
3. I beni esistenti in Italia possono essere iscritti nel
registro nazionale dei beni culturali di cui all'articolo
4.
Art. 2.
1. I beni di cui all'articolo 1, sono identificati secondo
le seguenti modalitā:
a) da una doppia scheda conforme al modello di cui
all'allegato 1 annesso alla presente legge, redatta in due
originali che indichino il numero di codice fiscale della
persona fisica o giuridica che intende importare il bene,
seguito dalla sigla "BB. CC." e da un numero progressivo che č
attribuito dallo stesso importatore, ad iniziare dal numero
1;
b) da due fotografie, una per il "recto" e
l'altra per il "verso" dell'oggetto, al fine di consentirne
una precisa identificazione visiva, che sono applicate su
entrambe le schede;
c) da una breve descrizione dell'oggetto, delle
sue dimensioni e delle principali caratteristiche e, ove
possibile, della sua provenienza, delle eventuali
pubblicazioni che lo riguardano e di eventuali vincoli che
gravano su di esso;
d) dei dati anagrafici del titolare della scheda e
della sua sottoscrizione;
e) della indicazione della eventuale data di
riesportazione del bene culturale nel Paese dal quale č stato
importato.
Art. 3.
1. La doppia scheda di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 2, deve essere redatta dall'interessato e
presentata all'ufficio doganale competente per le
importazioni, che ne invia una copia alla sovrintendenza per i
beni culturali della regione Lazio per la annotazione, entro
quindici giorni, nel registro nazionale dei beni culturali di
cui all'articolo 4, e ne restituisce al momento della consegna
una copia al proprietario.
2. La annotazione nel registro nazionale dei beni
culturali č giuridicamente equiparata alla annotazione nei
pubblici registri vigente per i beni mobili registrati.
Art. 4.
1. Presso la sovrintendenza per i beni culturali della
regione Lazio č istituito il registro nazionale dei beni
culturali, nel quale sono annotate, conservate e riprodotte le
schede ricevute ai sensi dell'articolo 3.
Art. 5.
1. Tutte le operazioni previste dalla presente legge sono
esenti da imposte.
Art. 6.
1. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali emana,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
ALLEGATO 1
(articolo 2, comma 1)
REPUBBLICA ITALIANA - REGISTRO NAZIONALE DEI BENI CULTURALI
... (omissis) ...
ANNOTAZIONI EVENTUALI