XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1340
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) "benzina", qualsiasi olio minerale volatile
destinato al funzionamento dei motori, a combustione interna
ed accensione comandata, utilizzato per la propulsione dei
veicoli;
b) "benzina priva di piombo", qualsiasi benzina la
cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in
piombo, non superi 0,013 grammi di piombo per litro
(gPb/l);
c) "benzina contenente piombo", qualsiasi benzina,
il cui tenore massimo consentito di composti di piombo,
calcolato in piombo, non sia superiore comunque a 0,15
gPb/l.
2. Ai fini della presente legge si intendono per
"biocarburanti" i seguenti prodotti:
a) alcool etilico anidro, prodotto da specie
vegetali alcoligene e da residui di origine agricola, da
utilizzare quale additivo alto ottanico nelle benzine;
b) etere (ETBE), derivato dall'alcool etilico di
cui alla lettera a), da utilizzare quale additivo
alto-ottanico nelle benzine;
c) biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di
oli vegetali e loro derivati, utilizzabile in sostituzione del
gasolio per autotrazione o per uso riscaldamento.
Art. 2.
1. A decorrere dalla data del 1^ gennaio 2002, è
distribuita su tutto il territorio nazionale una benzina priva
di piombo, il cui tenore massimo di piombo non superi 0,013
gPb/l, e con un numero minimo alla pompa di 85 ottano-motore
(MON) e 95 ottano-ricerca (NOR).
Art. 3.
1. Le benzine prive di piombo per autoveicoli di cui al
comma 1 dell'articolo 2 possono essere messe in vendita
miscelate con alcool etilico anidro in una percentuale pari a
10 per cento in volume.
2. L'alcool etilico anidro da materie prime agricole usato
per la miscelazione deve avere una gradazione non inferiore a
99,9 per cento del volume alla temperatura di 20 gradi
centigradi.
3. L'alcool etilico anidro denaturato usato per la
miscelazione con benzina deve avere la seguente
composizione:
a) acqua: massimo 0,01 per cento di volume;
b) denaturante: nei limiti di cui al successivo
comma 4.
4. Come denaturante speciale deve essere usata benzina
priva di piombo in ragione del 2 per cento in volume.
Art. 4.
1. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime
agricole usato in miscela con la benzina come carburante per
autotrazione non è soggetto all'imposta di fabbricazione sugli
spiriti, ai diritti erariali speciali nonché al trattamento
fiscale previsto all'articolo 21 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
2. I biocarburanti, ottenuti da lavorazioni o
miscelazioni, sono esentati dall'accisa nella misura
corrispondente all'alcool etilico anidro immesso e calcolato
contabilmente, all'ingresso nella raffineria, secondo
parametri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole
e forestali.
3. Il prodotto denominato biodiesel di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), usato come carburante, come
combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti e dei combustibili è esentato
dall'accisa.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti hanno
validità dalla data di entrata in vigore della presente
legge.