XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1340




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sensi della presente legge si intende per:

                a) "benzina", qualsiasi olio minerale volatile destinato al funzionamento dei motori, a combustione interna ed accensione comandata, utilizzato per la propulsione dei veicoli;

                b) "benzina priva di piombo", qualsiasi benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 grammi di piombo per litro (gPb/l);

                c) "benzina contenente piombo", qualsiasi benzina, il cui tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, non sia superiore comunque a 0,15 gPb/l.

        2. Ai fini della presente legge si intendono per "biocarburanti" i seguenti prodotti:

                a) alcool etilico anidro, prodotto da specie vegetali alcoligene e da residui di origine agricola, da utilizzare quale additivo alto ottanico nelle benzine;

                b) etere (ETBE), derivato dall'alcool etilico di cui alla lettera a), da utilizzare quale additivo alto-ottanico nelle benzine;

                c) biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, utilizzabile in sostituzione del gasolio per autotrazione o per uso riscaldamento.


Art. 2.

        1. A decorrere dalla data del 1^ gennaio 2002, è distribuita su tutto il territorio nazionale una benzina priva di piombo, il cui tenore massimo di piombo non superi 0,013 gPb/l, e con un numero minimo alla pompa di 85 ottano-motore (MON) e 95 ottano-ricerca (NOR).


Art. 3.

        1. Le benzine prive di piombo per autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere messe in vendita miscelate con alcool etilico anidro in una percentuale pari a 10 per cento in volume.
        2. L'alcool etilico anidro da materie prime agricole usato per la miscelazione deve avere una gradazione non inferiore a 99,9 per cento del volume alla temperatura di 20 gradi centigradi.
        3. L'alcool etilico anidro denaturato usato per la miscelazione con benzina deve avere la seguente composizione:

                a) acqua: massimo 0,01 per cento di volume;

                b) denaturante: nei limiti di cui al successivo comma 4.

        4. Come denaturante speciale deve essere usata benzina priva di piombo in ragione del 2 per cento in volume.


Art. 4.

        1. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime agricole usato in miscela con la benzina come carburante per autotrazione non è soggetto all'imposta di fabbricazione sugli spiriti, ai diritti erariali speciali nonché al trattamento fiscale previsto all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
        2. I biocarburanti, ottenuti da lavorazioni o miscelazioni, sono esentati dall'accisa nella misura corrispondente all'alcool etilico anidro immesso e calcolato contabilmente, all'ingresso nella raffineria, secondo parametri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
        3. Il prodotto denominato biodiesel di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili è esentato dall'accisa.
        4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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