XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1339
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del parco
e delimitazione dell'area).
1. Al fine della salvaguardia, del recupero e della
valorizzazione del patrimonio di documenti e testimonianze
esistenti nell'area compresa fra le antiche città di Sentinum,
Suasa e Ostra, è istituito il parco archeologico, storico e
culturale di Sentinum, Suasa e Ostra, di seguito denominato
"Parco".
2. Il parco si sviluppa entro le province di Ancona e di
Pesaro e Urbino ed interessa i territori dei comuni di
Sassoferrato, Arcevia, Pergola, San Lorenzo in Campo,
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere, Ostra, Serra
de' Conti, Bàrbara, Mondavio.
Art. 2.
(Finalità).
1. Il parco:
a) garantisce la tutela del complesso dei beni
monumentali e storici compresi nelle aree ad esso
attribuite;
b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero
dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo,
nonché delle tracce del passato ritenute significative;
c) promuove e favorisce la ricerca e la
divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio da esso
gestito, nonché la fruizione dei beni culturali ed
artistici;
d) promuove la riproduzione e la diffusione
multimediale del patrimonio archeologico e culturale;
e) promuove iniziative di turismo culturale;
f) promuove, d'intesa con la regione Marche e con
gli enti locali interessati, interventi di valorizzazione,
recupero ed adeguamento delle infrastrutture turistiche
comprese nelle aree dei comuni, nei cui territori insistono le
pertinenze del parco.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
il consiglio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
d'intesa con la regione Marche e con gli enti locali
interessati, definisce i programmi pluriennali di
intervento.
3. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al
comma 1, lettera f), le forme di erogazione dei
contributi, nonché i criteri di valutazione dei relativi
progetti presentati, sono stabiliti con legge regionale.
Art. 3.
(Organi del parco).
1. Sono organi del parco, eletti dal consorzio costituito
dai comuni e dalle province di cui all'articolo 1:
a) il presidente;
b) il consiglio di gestione;
c) il collegio dei revisori.
Art. 4.
(Ruolo degli enti locali).
1. Gli interventi necessari alla salvaguardia, al recupero
e alla valorizzazione dei beni archeologici, storici e
culturali presenti nell'area del parco sono realizzati in
forma associata dagli enti locali secondo quanto previsto
dagli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 34 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano salve le
competenze delle soprintendenze interessate in fatto di lavori
di scavo, restauro e sistemazione del patrimonio archeologico,
storico, artistico ed architettonico.
2. Alla gestione del parco, all'organizzazione e alla
gestione di strutture, servizi e di sistemi didattici e di
informazione turistica funzionali alla conoscenza, allo studio
e alla fruizione del parco provvedono in forma associata gli
enti locali assicurando la partecipazione delle associazioni
culturali presenti nel territorio. Gli enti locali, in forma
associata, anche attraverso convenzioni con l'università e le
associazioni culturali presenti nel territorio:
a) realizzano corsi di formazione professionale
per la partecipazione del personale qualificato necessario per
la gestione e valorizzazione del parco;
b) promuovono iniziative per la valorizzazione
didattica e culturale del parco;
c) favoriscono interventi di promozione del
turismo culturale nonché di valorizzazione e recupero ed
adeguamento delle infrastrutture turistiche.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. Il contributo dello Stato per la realizzazione del
parco ammonta a lire 40 miliardi per il biennio 2001-2002.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.