XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1339




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del parco
e delimitazione dell'area).

        1. Al fine della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione del patrimonio di documenti e testimonianze esistenti nell'area compresa fra le antiche città di Sentinum, Suasa e Ostra, è istituito il parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra, di seguito denominato "Parco".
        2. Il parco si sviluppa entro le province di Ancona e di Pesaro e Urbino ed interessa i territori dei comuni di Sassoferrato, Arcevia, Pergola, San Lorenzo in Campo, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere, Ostra, Serra de' Conti, Bàrbara, Mondavio.


Art. 2.

(Finalità).


        1. Il parco:

            a) garantisce la tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree ad esso attribuite;

                b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché delle tracce del passato ritenute significative;

            c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio da esso gestito, nonché la fruizione dei beni culturali ed artistici;

            d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio archeologico e culturale;

            e) promuove iniziative di turismo culturale;

            f) promuove, d'intesa con la regione Marche e con gli enti locali interessati, interventi di valorizzazione, recupero ed adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni, nei cui territori insistono le pertinenze del parco.
        2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il consiglio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), d'intesa con la regione Marche e con gli enti locali interessati, definisce i programmi pluriennali di intervento.
        3. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera f), le forme di erogazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione dei relativi progetti presentati, sono stabiliti con legge regionale.


Art. 3.

(Organi del parco).

        1. Sono organi del parco, eletti dal consorzio costituito dai comuni e dalle province di cui all'articolo 1:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di gestione;

            c) il collegio dei revisori.


Art. 4.

(Ruolo degli enti locali).

        1. Gli interventi necessari alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici, storici e culturali presenti nell'area del parco sono realizzati in forma associata dagli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano salve le competenze delle soprintendenze interessate in fatto di lavori di scavo, restauro e sistemazione del patrimonio archeologico, storico, artistico ed architettonico.
        2. Alla gestione del parco, all'organizzazione e alla gestione di strutture, servizi e di sistemi didattici e di informazione turistica funzionali alla conoscenza, allo studio e alla fruizione del parco provvedono in forma associata gli enti locali assicurando la partecipazione delle associazioni culturali presenti nel territorio. Gli enti locali, in forma associata, anche attraverso convenzioni con l'università e le associazioni culturali presenti nel territorio:

            a) realizzano corsi di formazione professionale per la partecipazione del personale qualificato necessario per la gestione e valorizzazione del parco;

            b) promuovono iniziative per la valorizzazione didattica e culturale del parco;

            c) favoriscono interventi di promozione del turismo culturale nonché di valorizzazione e recupero ed adeguamento delle infrastrutture turistiche.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).


        1. Il contributo dello Stato per la realizzazione del parco ammonta a lire 40 miliardi per il biennio 2001-2002.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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