XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1336
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In applicazione dell'articolo 32 della Costituzione, la
presente legge disciplina l'istituzione di servizi di
interpretariato in lingua dei segni, per favorire
l'abbattimento delle barriere della comunicazione tra i
cittadini sordi e le amministrazioni pubbliche sanitarie,
assistenziali, della giustizia, della scuola e le
amministrazioni locali.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
ad istituire il servizio di interpretariato in lingua dei
segni presso tutti gli uffici relazioni con il pubblico e
presso tutti gli uffici aperti al pubblico. In particolare le
aziende ospedaliere, sono tenute a garantire la presenza oltre
che di un interprete presso l'ufficio, anche di un interprete
per ogni reparto.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono istituire
corsi di formazione in lingua dei segni per il personale
interno all'amministrazione medesima o avvalersi di personale
esterno diplomato in lingua dei segni.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque
assicurare, negli orari di apertura al pubblico, e
ventiquattro ore su ventiquattro nei reparti ospedalieri, la
continua presenza di personale in grado di comunicare con la
lingua dei segni.
Art. 2.
1. Le emittenti televisive, pubblica e private, devono
assicurare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nei servizi informativi, nei principali
programmi e nella proiezione di film, l'uso dei sottotitoli o
del traduttore in lingua dei segni.
Art. 3.
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un Fondo per l'abbattimento delle barriere
della comunicazione al quale possono accedere le pubbliche
amministrazioni, sulla base di progetti finalizzati alla
formazione del personale addetto ai servizi al pubblico e a
campagne di informazione sulla disabilità che colpisce i
cittadini sordi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
lire 10 miliardi annue per il triennio 2001-2003 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.