XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1336




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In applicazione dell'articolo 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'istituzione di servizi di interpretariato in lingua dei segni, per favorire l'abbattimento delle barriere della comunicazione tra i cittadini sordi e le amministrazioni pubbliche sanitarie, assistenziali, della giustizia, della scuola e le amministrazioni locali.
        2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ad istituire il servizio di interpretariato in lingua dei segni presso tutti gli uffici relazioni con il pubblico e presso tutti gli uffici aperti al pubblico. In particolare le aziende ospedaliere, sono tenute a garantire la presenza oltre che di un interprete presso l'ufficio, anche di un interprete per ogni reparto.
        3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono istituire corsi di formazione in lingua dei segni per il personale interno all'amministrazione medesima o avvalersi di personale esterno diplomato in lingua dei segni.
        4. Le amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque assicurare, negli orari di apertura al pubblico, e ventiquattro ore su ventiquattro nei reparti ospedalieri, la continua presenza di personale in grado di comunicare con la lingua dei segni.


Art. 2.

        1. Le emittenti televisive, pubblica e private, devono assicurare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei servizi informativi, nei principali programmi e nella proiezione di film, l'uso dei sottotitoli o del traduttore in lingua dei segni.

Art. 3.

        1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l'abbattimento delle barriere della comunicazione al quale possono accedere le pubbliche amministrazioni, sulla base di progetti finalizzati alla formazione del personale addetto ai servizi al pubblico e a campagne di informazione sulla disabilità che colpisce i cittadini sordi.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi annue per il triennio 2001-2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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