XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1335
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In occasione, nell'anno 2004, del centenario della
prima rappresentazione della "Madama Butterfly" al Teatro alla
Scala di Milano e dell'ottantesimo anniversario della morte di
Giacomo Puccini, è costituito un comitato nazionale, di
seguito denominato "comitato", con il compito di promuovere,
preparare ed attuare le manifestazioni atte a celebrare la
ricorrenza e individuare luoghi e strutture legate alla figura
e all'opera del Maestro da recuperare e valorizzare.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a determinare:
a) la composizione del comitato;
b) le modalità di elezione del presidente, del
vicepresidente, del segretario tesoriere e di una giunta
esecutiva;
c) d'intesa con l'amministrazione provinciale di
Lucca, la sede del comitato e il supporto organizzativo che
sarà necessario per il suo funzionamento.
3. Il comitato può cooptare studiosi e può eleggere una o
più commissioni scientifiche per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi celebrativi. Il comitato può,
altresì, avvalersi della collaborazione dei rappresentanti di
ministeri, regioni ed enti locali e culturali per l'adozione
delle varie iniziative.
4. Il comitato può ricevere contributi dalle
amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da
istituzioni e soggetti pubblici e privati. Esso presenta al
Ministro per i beni e le attività culturali il programma delle
manifestazioni con un preventivo di spese, entro tre mesi
dalla sua costituzione e, successivamente, la relazione sui
lavori svolti e un conto consuntivo delle spese.
5. Per le attività del comitato è stanziata la somma di
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
Art. 2.
1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono
finalizzate a:
a) proporre iniziative di carattere nazionale ed
internazionale, di divulgazione e di studio anche a carattere
permanente;
b) programmare il calendario delle manifestazioni
e dei concerti che si terranno a Torre del Lago, Lucca, Milano
ed anche in altre località individuate dal comitato d'intesa
con gli enti territoriali competenti;
c) individuare i teatri e i luoghi della cultura
destinati ad ospitare le manifestazioni in programma;
d) riqualificare e recuperare gli edifici e i
luoghi pucciniani, quali case di abitazione, teatri,
territorio e paesaggio;
e) realizzare un centro audiovisivo multimediale
con sede in Torre del Lago.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma
di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. Ai fondi di cui al comma 2 possono aggiungersi
finanziamenti erogati da altri enti e soggetti pubblici e
privati. L'attuazione del programma è definito sulla base di
un protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le
attività culturali, la regione Toscana, la provincia di Lucca,
il comune di Viareggio, il comune di Lucca, il comune di
Milano ed altri enti pubblici interessati.
Art. 3.
1. E' istituito il Parco musicale "Giacomo Puccini" con
l'obiettivo di tutelare, recuperare e valorizzare i luoghi
dove egli visse e quelli che furono fonte di ispirazione per
la sua musica.
2. Il lago di Massaciuccoli e l'ambiente circostante sono
oggetto, nel contesto delle finalità del comma 1, di un
progetto speciale nel quale sono compresi la villa-mausoleo
Giacomo Puccini, la struttura teatrale di Torre del Lago e il
centro audiovisivo multimediale, di cui alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 2. Per la redazione di tale
progetto dovrà essere richiesta la collaborazione della
Fondazione Festival Pucciniano, dell'Ente Parco Migliarino-San
Rossore-Massaciuccoli, dell'Associazione amici delle case di
Puccini.
3. La progettazione e la realizzazione del Parco di cui al
comma 1 e le iniziative previste dall'articolo 2 sono oggetto
di un accordo sottoscritto tra il Ministero per i beni e le
attività culturali, la regione Toscana, le province ed i
comuni interessati ed altri enti competenti, previa
acquisizione del parere del comitato.
4. Per la realizzazione del Parco di cui al comma 1 è
stanziata la somma di lire 15 miliardi da ripartire in eguale
misura per gli anni 2002, 2003 e 2004.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge pari a lire 26 miliardi per l'anno 2002, a lire 26
miliardi per l'anno 2003 e a lire 6 miliardi per l'anno 2004,
si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando in parti eguali gli accantonamenti
relativi al Ministero per i beni e le attività culturali e al
Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.