XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1335




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In occasione, nell'anno 2004, del centenario della prima rappresentazione della "Madama Butterfly" al Teatro alla Scala di Milano e dell'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini, è costituito un comitato nazionale, di seguito denominato "comitato", con il compito di promuovere, preparare ed attuare le manifestazioni atte a celebrare la ricorrenza e individuare luoghi e strutture legate alla figura e all'opera del Maestro da recuperare e valorizzare.
        2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a determinare:

                a) la composizione del comitato;


                b) le modalità di elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario tesoriere e di una giunta esecutiva;

                c) d'intesa con l'amministrazione provinciale di Lucca, la sede del comitato e il supporto organizzativo che sarà necessario per il suo funzionamento.

        3. Il comitato può cooptare studiosi e può eleggere una o più commissioni scientifiche per la predisposizione e l'attuazione dei programmi celebrativi. Il comitato può, altresì, avvalersi della collaborazione dei rappresentanti di ministeri, regioni ed enti locali e culturali per l'adozione delle varie iniziative.
        4. Il comitato può ricevere contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati. Esso presenta al Ministro per i beni e le attività culturali il programma delle manifestazioni con un preventivo di spese, entro tre mesi dalla sua costituzione e, successivamente, la relazione sui lavori svolti e un conto consuntivo delle spese.
        5. Per le attività del comitato è stanziata la somma di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.


Art. 2.

        1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono finalizzate a:

                a) proporre iniziative di carattere nazionale ed internazionale, di divulgazione e di studio anche a carattere permanente;

                b) programmare il calendario delle manifestazioni e dei concerti che si terranno a Torre del Lago, Lucca, Milano ed anche in altre località individuate dal comitato d'intesa con gli enti territoriali competenti;

                c) individuare i teatri e i luoghi della cultura destinati ad ospitare le manifestazioni in programma;

                d) riqualificare e recuperare gli edifici e i luoghi pucciniani, quali case di abitazione, teatri, territorio e paesaggio;

                e) realizzare un centro audiovisivo multimediale con sede in Torre del Lago.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
        3. Ai fondi di cui al comma 2 possono aggiungersi finanziamenti erogati da altri enti e soggetti pubblici e privati. L'attuazione del programma è definito sulla base di un protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio, il comune di Lucca, il comune di Milano ed altri enti pubblici interessati.


Art. 3.

        1. E' istituito il Parco musicale "Giacomo Puccini" con l'obiettivo di tutelare, recuperare e valorizzare i luoghi dove egli visse e quelli che furono fonte di ispirazione per la sua musica.
        2. Il lago di Massaciuccoli e l'ambiente circostante sono oggetto, nel contesto delle finalità del comma 1, di un progetto speciale nel quale sono compresi la villa-mausoleo Giacomo Puccini, la struttura teatrale di Torre del Lago e il centro audiovisivo multimediale, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2. Per la redazione di tale progetto dovrà essere richiesta la collaborazione della Fondazione Festival Pucciniano, dell'Ente Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, dell'Associazione amici delle case di Puccini.
        3. La progettazione e la realizzazione del Parco di cui al comma 1 e le iniziative previste dall'articolo 2 sono oggetto di un accordo sottoscritto tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Toscana, le province ed i comuni interessati ed altri enti competenti, previa acquisizione del parere del comitato.
        4. Per la realizzazione del Parco di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 15 miliardi da ripartire in eguale misura per gli anni 2002, 2003 e 2004.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 26 miliardi per l'anno 2002, a lire 26 miliardi per l'anno 2003 e a lire 6 miliardi per l'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando in parti eguali gli accantonamenti relativi al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dei lavori pubblici.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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