XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1327
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito un Comitato parlamentare per l'attuazione
e lo sviluppo delle iniziative euromediterranee, di seguito
denominato "Comitato".
Art. 2.
1. Il Comitato è composto da venti senatori e da venti
deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari.
Art. 3.
1. Il Comitato elegge al suo interno il presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
Art. 4.
1. Il Comitato esamina, verifica, coordina e stimola tutte
le iniziative relative ai rapporti bilaterali e multilaterali
tra l'Italia ed i Paesi mediterranei, nonché le iniziative tra
l'Unione europea, i fori internazionali di cui l'Italia fa
parte ed i Paesi del bacino del Mediterraneo e delle aree
contigue, nei campi istituzionale, legislativo, culturale,
economico, finanziario, sociale, ambientale e
infrastrutturale.
Art. 5.
1. Il Governo dà notizia formale al Comitato
dell'adozione, entro quindici giorni dall'emanazione, di tutti
i provvedimenti dell'Unione europea e delle altre istituzioni
internazionali relativi alle politiche euromediterranee,
nonché di quelli dello Stato italiano, a carattere bilaterale
e multilaterale. Il Governo informa regolarmente il Comitato
di tutte le iniziative che si stanno per assumere,
coinvolgendolo già nella fase della elaborazione delle
posizioni e degli orientamenti italiani sullo stato di
attuazione e sullo sviluppo delle iniziative
euromediterranee.
2. Il Governo presenta al Comitato una ampia e completa
relazione semestrale sullo stato di attuazione e sullo
sviluppo delle iniziative euromediterranee.
Art. 6.
1. Il Comitato promuove i rapporti tra il Parlamento
italiano e quelli di tutti i Paesi dell'area euromediterranea
anche al fine di promuovere e favorire la costituzione di
organismi analoghi negli altri Paesi dell'area, e in vista
della costituzione di una Assemblea parlamentare
mediterranea.
Art. 7.
1. Il Comitato istituisce un forum permanente di
confronto con le presidenze di tutte le regioni italiane per
definire un programma annuale di iniziative nel quadro delle
politiche euromediterranee. Presso il forum è istituito
un "tavolo di consultazione" aperto a tutti i soggetti attivi
della cooperazione internazionale allo sviluppo quali
organizzazioni non governative, associazioni culturali e di
categoria, organizzazioni di volontariato, enti locali,
università, centri di ricerca, nonché istituti
internazionalistici.
Art. 8.
1. Il Comitato, previa intesa con il Presidente della
Camera dei deputati e con il Presidente del Senato della
Repubblica, può proporre ad altri Parlamenti del bacino
euromediterraneo, la costituzione sul piano bilaterale di
Osservatori misti, con composizione parlamentare paritetica,
al fine di seguire e sostenere, per un periodo determinato di
tempo, l'evoluzione positiva di emergenze complesse, progetti
di ricostruzione socio-economica, forme di cooperazione e
collaborazione in situazioni particolarmente impegnative.
Art. 9.
1. Le decisioni ed i pareri del Comitato, entro quindici
giorni dalla loro adozione definitiva, sono tradotti e
trasmessi ai Parlamenti dell'area mediterranea ed al
Parlamento europeo.
Art. 10.
1. Agli uffici di segreteria del Comitato è assegnato
personale dipendente dalle Camere, adeguato, per numero e
qualifica, all'espletamento dei compiti previsti dalla
presente legge.
Art. 11.
1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste
per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.