XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1327




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito un Comitato parlamentare per l'attuazione e lo sviluppo delle iniziative euromediterranee, di seguito denominato "Comitato".


Art. 2.

        1. Il Comitato è composto da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.


Art. 3.

        1. Il Comitato elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 4.

        1. Il Comitato esamina, verifica, coordina e stimola tutte le iniziative relative ai rapporti bilaterali e multilaterali tra l'Italia ed i Paesi mediterranei, nonché le iniziative tra l'Unione europea, i fori internazionali di cui l'Italia fa parte ed i Paesi del bacino del Mediterraneo e delle aree contigue, nei campi istituzionale, legislativo, culturale, economico, finanziario, sociale, ambientale e infrastrutturale.


Art. 5.

        1. Il Governo dà notizia formale al Comitato dell'adozione, entro quindici giorni dall'emanazione, di tutti i provvedimenti dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali relativi alle politiche euromediterranee, nonché di quelli dello Stato italiano, a carattere bilaterale e multilaterale. Il Governo informa regolarmente il Comitato di tutte le iniziative che si stanno per assumere, coinvolgendolo già nella fase della elaborazione delle posizioni e degli orientamenti italiani sullo stato di attuazione e sullo sviluppo delle iniziative euromediterranee.
        2. Il Governo presenta al Comitato una ampia e completa relazione semestrale sullo stato di attuazione e sullo sviluppo delle iniziative euromediterranee.


Art. 6.

        1. Il Comitato promuove i rapporti tra il Parlamento italiano e quelli di tutti i Paesi dell'area euromediterranea anche al fine di promuovere e favorire la costituzione di organismi analoghi negli altri Paesi dell'area, e in vista della costituzione di una Assemblea parlamentare mediterranea.


Art. 7.

        1. Il Comitato istituisce un forum permanente di confronto con le presidenze di tutte le regioni italiane per definire un programma annuale di iniziative nel quadro delle politiche euromediterranee. Presso il forum è istituito un "tavolo di consultazione" aperto a tutti i soggetti attivi della cooperazione internazionale allo sviluppo quali organizzazioni non governative, associazioni culturali e di categoria, organizzazioni di volontariato, enti locali, università, centri di ricerca, nonché istituti internazionalistici.


Art. 8.

        1. Il Comitato, previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati e con il Presidente del Senato della Repubblica, può proporre ad altri Parlamenti del bacino euromediterraneo, la costituzione sul piano bilaterale di Osservatori misti, con composizione parlamentare paritetica, al fine di seguire e sostenere, per un periodo determinato di tempo, l'evoluzione positiva di emergenze complesse, progetti di ricostruzione socio-economica, forme di cooperazione e collaborazione in situazioni particolarmente impegnative.


Art. 9.

        1. Le decisioni ed i pareri del Comitato, entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva, sono tradotti e trasmessi ai Parlamenti dell'area mediterranea ed al Parlamento europeo.


Art. 10.

        1. Agli uffici di segreteria del Comitato è assegnato personale dipendente dalle Camere, adeguato, per numero e qualifica, all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.


Art. 11.

        1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



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