XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1326
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli ex-pugili che abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbiano sostenuto almeno
cinquantacinque incontri nella loro carriera conseguendo
almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito
dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni
di grave disagio economico, hanno diritto ad un assegno
vitalizio di lire 1.500.000 nette mensili, rivalutato
all'inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione
rilevato dall'Istituto nazionale di statistica per l'anno
precedente.
2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno
straordinario vitalizio di cui al comma 1 deve essere
presentata dagli interessati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di
cittadinanza italiana;
b) dichiarazione rilasciata dalla Federazione
pugilistica italiana o da altro organismo pugilistico
internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed
i titoli internazionali conquistati;
c) idonea certificazione attestante la grave
precarietà delle condizioni economiche, secondo modalità
definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con
proprio decreto entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi
dalla data di presentazione della stessa.
4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può
essere revocato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali qualora si determinino le condizioni di cui
all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n.
440.
5. All'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 8 agosto 1985, n. 440.
6. E' istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1
"Vitalizi". Alla determinazione dell'ammontare del Fondo, si
provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.