XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1326




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli ex-pugili che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera conseguendo almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, hanno diritto ad un assegno vitalizio di lire 1.500.000 nette mensili, rivalutato all'inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica per l'anno precedente.
        2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e deve essere corredata dai seguenti documenti:

            a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana;

            b) dichiarazione rilasciata dalla Federazione pugilistica italiana o da altro organismo pugilistico internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati;

            c) idonea certificazione attestante la grave precarietà delle condizioni economiche, secondo modalità definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.
        4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può essere revocato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.
        5. All'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.
        6. E' istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1 "Vitalizi". Alla determinazione dell'ammontare del Fondo, si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



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