XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1318




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Distribuzione dei profilattici
e pubblicazioni esplicative).

        1. Presso ogni presìdio medico pubblico e convenzionato sono distribuiti profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le infezioni a trasmissione attraverso rapporti sessuali, con particolare riferimento all'AIDS.


Art. 2.

(Modalità per la distribuzione).

        1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici, nonché per la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni informative, anche di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'uso degli stessi negli istituti secondari superiori.
        2. Il Ministro della sanità prevede, nel decreto di cui al comma 1, apposite facilitazioni per le regioni, gli enti locali e le strutture sanitarie, onde rifornire altri centri sul territorio per la distribuzione di profilattici e pubblicazioni.
        3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità detta disposizioni che garantiscano i controlli sulla produzione e distribuzione dei profilattici in commercio nel territorio nazionale al massimo standard di sicurezza previsto dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 3.

(Distribuzione nei locali pubblici).

        1. E' requisito essenziale per l'esercizio dell'attività dei locali pubblici da ballo e delle aree destinate a concerti che questi possano garantire un servizio di distribuzione di profilattici ai clienti.
        2. Gli esercizi di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 4.

(Modalità di distribuzione negli
istituti scolastici).

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per favorire la installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore nonché per la diffusione di pubblicazioni esplicative di tutte le forme di prevenzione delle malattie infettive trasmissibili attraverso rapporti sessuali, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori per adattare l'attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.


Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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