XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1318
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Distribuzione dei profilattici
e pubblicazioni esplicative).
1. Presso ogni presìdio medico pubblico e convenzionato
sono distribuiti profilattici e pubblicazioni esplicative
delle forme di prevenzione di tutte le infezioni a
trasmissione attraverso rapporti sessuali, con particolare
riferimento all'AIDS.
Art. 2.
(Modalità per la distribuzione).
1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio
decreto, a stabilire le modalità per la distribuzione, sia
gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici, nonché per
la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni
informative, anche di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'uso
degli stessi negli istituti secondari superiori.
2. Il Ministro della sanità prevede, nel decreto di cui al
comma 1, apposite facilitazioni per le regioni, gli enti
locali e le strutture sanitarie, onde rifornire altri centri
sul territorio per la distribuzione di profilattici e
pubblicazioni.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro
della sanità detta disposizioni che garantiscano i controlli
sulla produzione e distribuzione dei profilattici in commercio
nel territorio nazionale al massimo standard di
sicurezza previsto dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione
europea.
Art. 3.
(Distribuzione nei locali pubblici).
1. E' requisito essenziale per l'esercizio dell'attività
dei locali pubblici da ballo e delle aree destinate a concerti
che questi possano garantire un servizio di distribuzione di
profilattici ai clienti.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 devono adeguarsi alle
disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
Art. 4.
(Modalità di distribuzione negli
istituti scolastici).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto, adottato entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, determina le
modalità per favorire la installazione di distributori
meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di
distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di
istruzione superiore nonché per la diffusione di pubblicazioni
esplicative di tutte le forme di prevenzione delle malattie
infettive trasmissibili attraverso rapporti sessuali,
prevedendo la partecipazione di rappresentanti dei docenti,
degli studenti e dei genitori per adattare l'attività di
informazione alle specificità dei singoli istituti, con una
particolare attenzione agli studenti minorenni.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.