XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1315




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore per l'educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono dichiarati equipollenti a tutti gli effetti di legge alla laurea triennale in scienze delle attivitą motorie e sportive di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai decreti del Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, e 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.



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