XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1315
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto
superiore per l'educazione fisica statale di Roma e dagli
istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi
dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono
dichiarati equipollenti a tutti gli effetti di legge alla
laurea triennale in scienze delle attivitą motorie e sportive
di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e ai decreti del Ministro
dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica 4
agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, e 28
novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.