XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1310




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.



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