XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1310
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni in materia di cessione e di
cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, non si applicano ai crediti contributivi, ivi
compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le
somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende
agricole.