XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1309




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Spezzano della Sila del compendio demaniale ricadente nella frazione di Camigliatello Silano del medesimo comune e nella contrada Muccone del comune di Bisignano, in provincia di Cosenza.


Art. 2.

        1. Il prezzo di vendita del compendio di cui all'articolo 1 è determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'ufficio delle entrate competenti per territorio secondo i seguenti criteri:

            a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del valore commerciale del suolo occupato valutato in base alle caretteristiche originarie, con riguardo al solo terreno;

            b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

        2. Contro le determinazioni dell'ufficio tecnico erariale di cui al comma 1 é ammesso ricorso, nel termine di un mese, al tribunale competente per territorio, il quale provvede all'accertamento mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
        3. Dalla data di presentazione del ricorso di cui al comma 2 sono sospesi tutti i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.

Art. 3.

        1. La vendita di cui all'articolo 2 è condizionata dall'obbligo del comune di Spezzano della Sila di:

            a) vendere a trattativa privata lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari che abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature;


            b) non maggiorare, per i privati, il prezzo di vendita dei terreni oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento alle disposizioni della presente legge;

            c) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso e a quelli che eventualmente dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonché in ordine alla pretese dei terzi costruttori.


Art. 4.

        1. I contratti di compravendita delle aree di cui all'articolo 1 devono essere stipulati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 2.
        2. Ove il contratto di compravendita non sia stipulato entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del tribunale di cui all'articolo 2, comma 2, il trasferimento ha luogo di diritto.
        3. Il prezzo deve essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.
        4. Se il compratore non provvede al pagamento del prezzo, l'amministrazione deve intimare, per iscritto, di adempiere entro tre mesi, con avviso che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto.
        5. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 2, è fatto su ricorso al tribunale del luogo ove é sita l'area acquistata.
        6. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime.


Art. 5.

        1. E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto di compravendita.



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