XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1309
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908,
n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a
trattativa privata a favore del comune di Spezzano della Sila
del compendio demaniale ricadente nella frazione di
Camigliatello Silano del medesimo comune e nella contrada
Muccone del comune di Bisignano, in provincia di Cosenza.
Art. 2.
1. Il prezzo di vendita del compendio di cui all'articolo
1 è determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato
dall'ufficio delle entrate competenti per territorio secondo i
seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state
realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile
sgombero, sulla base del doppio del valore commerciale del
suolo occupato valutato in base alle caretteristiche
originarie, con riguardo al solo terreno;
b) per le aree non edificate, secondo le norme
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni.
2. Contro le determinazioni dell'ufficio tecnico erariale
di cui al comma 1 é ammesso ricorso, nel termine di un mese,
al tribunale competente per territorio, il quale provvede
all'accertamento mediante la nomina di un consulente tecnico
d'ufficio.
3. Dalla data di presentazione del ricorso di cui al comma
2 sono sospesi tutti i procedimenti di ingiunzione o di
rilascio delle aree.
Art. 3.
1. La vendita di cui all'articolo 2 è condizionata
dall'obbligo del comune di Spezzano della Sila di:
a) vendere a trattativa privata lotti di terreno
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 ai
singoli occupanti e concessionari che abbiano realizzato sui
terreni medesimi opere stabili e durature;
b) non maggiorare, per i privati, il prezzo di
vendita dei terreni oltre quello comprensivo delle spese che
si sono dovute sostenere in adempimento alle disposizioni
della presente legge;
c) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni
onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti
giudiziari in corso e a quelli che eventualmente dovessero
sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonché in ordine
alla pretese dei terzi costruttori.
Art. 4.
1. I contratti di compravendita delle aree di cui
all'articolo 1 devono essere stipulati entro sei mesi dalla
determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico
erariale ai sensi dell'articolo 2.
2. Ove il contratto di compravendita non sia stipulato
entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte
dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del tribunale
di cui all'articolo 2, comma 2, il trasferimento ha luogo di
diritto.
3. Il prezzo deve essere versato entro l'anno ovvero, a
scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti
il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Se il compratore non provvede al pagamento del prezzo,
l'amministrazione deve intimare, per iscritto, di adempiere
entro tre mesi, con avviso che, decorso inutilmente detto
termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto.
5. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso
previsto dal comma 2, è fatto su ricorso al tribunale del
luogo ove é sita l'area acquistata.
6. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli
effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato
per canoni pregressi e per compensi richiesti a qualsiasi
titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime.
Art. 5.
1. E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare
a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo
diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla
stipula del contratto di compravendita.