XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1308




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", volta ad accertare:

                a) la dinamica e le motivazioni sottese agli eventi criminosi postbellici verificatisi in Italia dal 1945 al 1948, configuranti crimini contro l'umanità, ingiustificabili violazioni della giustizia civile e militare ed offese alla dignità della persona;

                b) le cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di eccidi, massacri, stermini e delle stragi ispirate da motivazioni di "pulizia" etnica o politica;

                c) i mandanti e gli esecutori dei crimini di cui alle lettere a) e b), nonché gli eventuali depistaggi operati da organi o apparati dello Stato;

                d) ogni elemento utile ai fini della conoscenza dei fatti, fondato sui patrimonio documentale disponibile o di nuova e certa acquisizione;

                e) informazioni o elementi aggiuntivi che possono integrare conoscenze già acquisite.


Art. 2.

        1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.
        2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture, nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.
        3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
        5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione deve presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.
        6. Il presidente della Commissione, ogni sei mesi a decorrere dall'insediamento della stessa, deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori.


Art. 3.

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza dl un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
        3. Il presidente della Commissione è nominato con determinazione congiunta, dai Presidenti delle due Camere, al di fuori del componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
        4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, tra i propri membri, due vice presidenti e due segretari, con voto limitato ad uno.
        5. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla natura dell'inchiesta, direttamente o per interposti rapporti, ha l'obbligo di comunicarlo alla Commissione, la quale, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, è sostituito con la procedura di cui al comma 1.
        6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo del suoi componenti.
        7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
        8. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione. I verbali e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.


Art. 4.

        1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.
        3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.


Art. 5.

        1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
        2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.
        3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.


Art. 6.

        1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
        2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.


Art. 7.

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza di due terzi dei componenti, prima dell'avvio del procedimento di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica dei testi in esame prima dell'approvazione.
        2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.


Art. 8.

        1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.


Art. 9.

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 10.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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