XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1308
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di
seguito denominata "Commissione", volta ad accertare:
a) la dinamica e le motivazioni sottese agli
eventi criminosi postbellici verificatisi in Italia dal 1945
al 1948, configuranti crimini contro l'umanità,
ingiustificabili violazioni della giustizia civile e militare
ed offese alla dignità della persona;
b) le cause della mancata individuazione o del
mancato perseguimento dei responsabili di eccidi, massacri,
stermini e delle stragi ispirate da motivazioni di "pulizia"
etnica o politica;
c) i mandanti e gli esecutori dei crimini di cui
alle lettere a) e b), nonché gli eventuali
depistaggi operati da organi o apparati dello Stato;
d) ogni elemento utile ai fini della conoscenza
dei fatti, fondato sui patrimonio documentale disponibile o di
nuova e certa acquisizione;
e) informazioni o elementi aggiuntivi che possono
integrare conoscenze già acquisite.
Art. 2.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto
procedurale penale, civile, amministrativo e militare.
2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della
Repubblica la Commissione si avvale della collaborazione del
Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue
strutture, nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.
3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno
o più dei suoi componenti di redigere la relazione conclusiva.
Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta
l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione deve
presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle
risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui
all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti,
deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.
6. Il presidente della Commissione, ogni sei mesi a
decorrere dall'insediamento della stessa, deve presentare al
Parlamento una relazione sullo stato dei lavori.
Art. 3.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza dl un
rappresentante per ciascuna componente politica costituita in
gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui
al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano
necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di
cessazione del mandato parlamentare.
3. Il presidente della Commissione è nominato con
determinazione congiunta, dai Presidenti delle due Camere, al
di fuori del componenti della Commissione, tra i membri
dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti,
elegge, tra i propri membri, due vice presidenti e due
segretari, con voto limitato ad uno.
5. Il componente della Commissione che ritiene di essere
interessato alla natura dell'inchiesta, direttamente o per
interposti rapporti, ha l'obbligo di comunicarlo alla
Commissione, la quale, a maggioranza dei suoi componenti,
delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente
per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su
segnalazione di terzi, è sostituito con la procedura di cui al
comma 1.
6. Per la validità delle sedute della Commissione è
necessaria la presenza di almeno un terzo del suoi
componenti.
7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi
di lavoro.
8. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale
dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di
apparecchi di registrazione. I verbali e le registrazioni
fanno parte degli atti dell'inchiesta.
Art. 4.
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del
codice penale.
2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti
i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
Art. 5.
1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste
in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter
derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di
procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando
tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a
trasmettere quanto richiesto.
2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati
assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di altre
Commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla
presente legge.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono,
in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i
documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase
istruttoria.
Art. 6.
1. I membri della Commissione, i funzionari ed il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le
disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al
procedimento di inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque
diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del
procedimento di inchiesta in svolgimento, salvo che per il
fatto specifico siano previste pene più gravi.
Art. 7.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa a maggioranza di due terzi dei componenti,
prima dell'avvio del procedimento di inchiesta. Ciascun
componente può proporre la modifica dei testi in esame prima
dell'approvazione.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
Art. 8.
1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che
ritenga necessarie.
Art. 9.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.