XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1307




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1 della legge 29 novembre 1990, n. 366, č sostituito dal seguente;

        "Art. 1. - 1. L'ente nazionale per le strade (ANAS), d'intesa con l'Ente parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, č autorizzato a progettare ed appaltare i lavori, ai sensi della legislazione vigente, per il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, relativamente alle seguenti opere:

            a) l'adeguamento, ai fini della sicurezza stradale dell'attuale accesso ai laboratori siti nella galleria autostradale nord;

            b) l'adeguamento e la protezione degli impianti di adduzione dell'aria esistenti nella galleria autostradale nord;

            c) l'ampliamento e l'adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente".

        2. Gli oneri per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1990, n .366, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, corrispondono al 20 per cento dello stanziamento previsto dall'articolo 5 della medesima legge n. 366 del 1990, tenendo conto prioritariamente della realizzazione delle opere funzionali per la messa in sicurezza definitiva dei laboratori.
        3. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede con propri fondi alla realizzazione degli impianti speciali di sicurezza necessari per le attivitā specifiche poste in essere dall'Istituto stesso in rapporto alle singole sperimentazioni che saranno effettuate per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.


Art. 2.

        1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366, dopo le parole: "restauro dell'ambiente", sono inserite le seguenti: ", anche ai fini della compensazione del danno idrogeologico,".
        2. All'articolo 3, comma 2, della legge 29 novembre 1990, n. 366, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".


Art. 3.

        1. All'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, le parole: "della durata di cinque anni" sono soppresse.
        2. All'articolo 4, comma 5, della legge 29 novembre 1990, n. 366, le parole: "alle sole spese di investimento" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente al completamento delle reti di monitoraggio idrogeologico ed ambientale ed alle finalitā di cui al comma 4" e le parole: "5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "10 miliardi".
        3. All'articolo 4, comma 7, della legge 29 novembre 1990, n. 366, le parole: "4 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "5 miliardi".
        4. All'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 366, č aggiunto, in fine il seguente comma:

        "7-bis. La regione Abruzzo, d'intesa con l'Ente parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga e sentiti i comuni interessati, predispone un programma di interventi finalizzato alla riduzione del rischio sismico e per il recupero ed il restauro dei centri storici interni al perimetro del Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga".


Art. 4.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 novembre 1990, n. 366, č inserito il seguente:

            "1-bis. Agli interventi di cui all'articolo 4, comma 7-bis, č destinata una somma di lire 40 miliardi".



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