XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1307
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 29 novembre 1990, n. 366, č
sostituito dal seguente;
"Art. 1. - 1. L'ente nazionale per le strade (ANAS),
d'intesa con l'Ente parco nazionale del Gran Sasso-Monti della
Laga, č autorizzato a progettare ed appaltare i lavori, ai
sensi della legislazione vigente, per il definitivo
completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran
Sasso, relativamente alle seguenti opere:
a) l'adeguamento, ai fini della sicurezza stradale
dell'attuale accesso ai laboratori siti nella galleria
autostradale nord;
b) l'adeguamento e la protezione degli impianti di
adduzione dell'aria esistenti nella galleria autostradale
nord;
c) l'ampliamento e l'adeguamento del centro
direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il
fabbricato esistente".
2. Gli oneri per gli interventi di cui all'articolo 1
della legge 29 novembre 1990, n .366, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, corrispondono al 20 per cento
dello stanziamento previsto dall'articolo 5 della medesima
legge n. 366 del 1990, tenendo conto prioritariamente della
realizzazione delle opere funzionali per la messa in sicurezza
definitiva dei laboratori.
3. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede con
propri fondi alla realizzazione degli impianti speciali di
sicurezza necessari per le attivitā specifiche poste in essere
dall'Istituto stesso in rapporto alle singole sperimentazioni
che saranno effettuate per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro.
Art. 2.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 novembre 1990,
n. 366, dopo le parole: "restauro dell'ambiente", sono
inserite le seguenti: ", anche ai fini della compensazione del
danno idrogeologico,".
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 29 novembre 1990,
n. 366, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "30 per cento".
Art. 3.
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1990,
n. 366, le parole: "della durata di cinque anni" sono
soppresse.
2. All'articolo 4, comma 5, della legge 29 novembre 1990,
n. 366, le parole: "alle sole spese di investimento" sono
sostituite dalle seguenti: "prioritariamente al completamento
delle reti di monitoraggio idrogeologico ed ambientale ed alle
finalitā di cui al comma 4" e le parole: "5 miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "10 miliardi".
3. All'articolo 4, comma 7, della legge 29 novembre 1990,
n. 366, le parole: "4 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "5 miliardi".
4. All'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 366, č
aggiunto, in fine il seguente comma:
"7-bis. La regione Abruzzo, d'intesa con l'Ente
parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga e sentiti i comuni
interessati, predispone un programma di interventi finalizzato
alla riduzione del rischio sismico e per il recupero ed il
restauro dei centri storici interni al perimetro del Parco
nazionale Gran Sasso-Monti della Laga".
Art. 4.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 novembre
1990, n. 366, č inserito il seguente:
"1-bis. Agli interventi di cui all'articolo 4,
comma 7-bis, č destinata una somma di lire 40
miliardi".