XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1302




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).- La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:

            1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

            2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

            3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;

            4) in tre anni per tutti gli altri reati.

        Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio.
        Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:

            1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;

            2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.

        Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza.
        Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale.
        Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.
        Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.
        Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati".


Art. 2.

        1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale".


Art. 3.

        1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: "o di questione deferita ad altro giudizio" sono inserite le seguenti: "o di rogatoria all'estero".


Art. 4.

        1. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:

            1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

            2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati".


Art. 5.

        1. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 160. (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:

            1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;

            2) il decreto penale di condanna;

            3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;

            4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;

            5) l'opposizione al decreto penale di condanna;

            6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

        La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà".


Art. 6.

        1. Le modifiche al codice penale previste dalla presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.



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