XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1295
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la "scheda di rilevazione del fabbricato",
di seguito denominata "scheda".
2. La scheda è redatta dal proprietario o, in caso di
edifici in comproprietà o condominio, dal comproprietario o
dal condominio designato in apposita assemblea, convocata ad
iniziativa di uno dei comproprietari o dei condomini nel
termine di cui all'articolo 66, terzo comma delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile.
3. La scheda è redatta mediante apposita dichiarazione in
carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. La scheda dà conto degli elementi indicati in
apposito decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro per gli affari regionali, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. La dichiarazione può essere resa nelle stesse forme di
cui al presente articolo anche dal tecnico di cui il
proprietario o il condomino si avvalgano per la redazione
della scheda.