XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1295




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la "scheda di rilevazione del fabbricato", di seguito denominata "scheda".
        2. La scheda è redatta dal proprietario o, in caso di edifici in comproprietà o condominio, dal comproprietario o dal condominio designato in apposita assemblea, convocata ad iniziativa di uno dei comproprietari o dei condomini nel termine di cui all'articolo 66, terzo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
        3. La scheda è redatta mediante apposita dichiarazione in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La scheda dà conto degli elementi indicati in apposito decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. La dichiarazione può essere resa nelle stesse forme di cui al presente articolo anche dal tecnico di cui il proprietario o il condomino si avvalgano per la redazione della scheda.



Frontespizio Relazione