XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1293




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I termini per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme riferentisi alla guerra 1940-1945, chiusi il 30 giugno 1948 con circolare ministeriale n. 154/AC del 24 maggio 1948, sono riaperti per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. I termini per la presentazione di esposti o reclami sia da parte degli interessati sia da parte dei proponenti, per ottenere la revisione di decisioni relative alle proposte di ricompensa di cui all'articolo 1, chiusi il 31 gennaio 1949 con circolari ministeriali n. 116520/1 del 31 dicembre 1948 e n. 104550/L del 28 maggio 1949, sono riaperti per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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