XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1293
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I termini per la presentazione di proposte di
ricompense al valor militare per fatti d'arme riferentisi alla
guerra 1940-1945, chiusi il 30 giugno 1948 con circolare
ministeriale n. 154/AC del 24 maggio 1948, sono riaperti per
la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
1. I termini per la presentazione di esposti o reclami sia
da parte degli interessati sia da parte dei proponenti, per
ottenere la revisione di decisioni relative alle proposte di
ricompensa di cui all'articolo 1, chiusi il 31 gennaio 1949
con circolari ministeriali n. 116520/1 del 31 dicembre 1948 e
n. 104550/L del 28 maggio 1949, sono riaperti per la durata di
tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.