XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1287
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 60 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Nessuno può essere eletto membro del Parlamento per più
di due legislature consecutive, salvo il caso di scioglimento
delle Camere che intervenga nella prima metà della
legislatura".
Art. 2.
1. All'articolo 67 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La legge può prevedere la decadenza dal mandato dei
membri del Parlamento che, tenuto conto della legge elettorale
vigente, aderiscono a uno schieramento o ad una coalizione
diversa da quella nell'ambito della quale sono stati
eletti".