XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1287




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. All'articolo 60 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Nessuno può essere eletto membro del Parlamento per più di due legislature consecutive, salvo il caso di scioglimento delle Camere che intervenga nella prima metà della legislatura".


Art. 2.

        1. All'articolo 67 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La legge può prevedere la decadenza dal mandato dei membri del Parlamento che, tenuto conto della legge elettorale vigente, aderiscono a uno schieramento o ad una coalizione diversa da quella nell'ambito della quale sono stati eletti".



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