XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1284
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Amnistia).
1. E' concessa amnistia:
a) per ogni reato per il quale è stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni,
ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per ogni reato per il quale è stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni,
qualora ricorra la circostanza attenuante prevista
dall'articolo 62, numero 1), del codice penale, ovvero la
circostanza attenuante prevista dal medesimo articolo 62,
numero 6), ovvero l'imputato si sia adoperato, tenuto conto
delle sue condizioni economiche e sociali, per risarcire anche
parzialmente il danno ovvero si sia adoperato per elidere od
attenuare, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose
del reato;
c) per i reati previsti dall'articolo 57 del
codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore
responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
d) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del codice penale:
1) 336, primo comma, e 337, sempre che non ricorra
taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 o il fatto non
abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la
morte;
2) 588, sempre che dal fatto non siano derivate
lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 614, quarto comma, limitatamente all'ipotesi in cui
il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
4) 624, aggravato dalle circostanze di cui
all'articolo 625 qualora ricorra la circostanza attenuante
prevista dall'articolo 62, numero 4), ovvero numero 6);
e) per ogni reato commesso da minore degli anni
diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso
il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come da
ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni di cui ai
commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale.
2. Non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del
codice penale.
3. L'amnistia è concessa a condizione che il condannato
non commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un delitto non colposo.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora
il reato per il quale si procede rientri tra quelli previsti
dal comma 1, sospende, anche d'ufficio, il procedimento per il
periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Decorso tale periodo, il giudice,
qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo 129 del
codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca il
provvedimento di sospensione. Durante tale periodo è sospeso
il decorso dei termini di prescrizione.
Art. 2.
(Computo della pena per l'applicazione
dell'amnistia).
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione
dell'amnistia ai sensi dell'articolo 1:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun
reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena
derivante dalla continuazione;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante
dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto
speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista
dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di
cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro
il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri
4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Ai fini
dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle citate
circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale,
anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal
giudice in camera di consiglio nella fase degli atti
preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 468 del
codice di procedura penale.
Art. 3.
(Rinunciabilità all'amnistia).
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che
sia pronunciata l'ordinanza che dispone la sospensione del
procedimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, faccia
espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
Art. 4.
(Indulto).
1. E' concesso indulto nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive.
2. Non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma
dell'articolo 151 del codice penale.
3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha
usufruito commette, entro cinque anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un delitto non
colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva
superiore a sei mesi.
Art. 5.
(Termini di efficacia).
1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati
commessi entro il 1^ gennaio 2000.