XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1280




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono indetti, per l'anno accademico 2001-2002, giudizi di idoneità ad assistente ordinario, ruolo ad esaurimento, per titoli scientifici e didattici, per il personale tecnico laureato di ruolo, appartenente all'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, che abbia avuto accesso alla qualifica di appartenenza con titolo di laurea corrispondente e che abbia svolto comprovata attività scientifica e didattica per almeno tre anni.


Art. 2.

        1. L'attività scientifica e didattica svolta è certificata dal preside della facoltà, o dal direttore di istituto o dipartimento o dal titolare della cattedra alla quale il personale di cui all'articolo 1 afferisce.


Art. 3.

        1. Il giudizio di idoneità è formulato da una commissione costituita da tre professori di ruolo dell'area disciplinare di afferenza del candidato, nominati dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà.


Art. 4.

        1. I posti relativi al personale tecnico laureato di cui all'articolo 1 giudicato idoneo per l'accesso al ruolo degli assistenti ordinari sono soppressi.


Art. 5.

        1. Al personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.



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