XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1280
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono indetti, per l'anno accademico 2001-2002, giudizi
di idoneità ad assistente ordinario, ruolo ad esaurimento, per
titoli scientifici e didattici, per il personale tecnico
laureato di ruolo, appartenente all'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, che abbia avuto accesso alla qualifica di
appartenenza con titolo di laurea corrispondente e che abbia
svolto comprovata attività scientifica e didattica per almeno
tre anni.
Art. 2.
1. L'attività scientifica e didattica svolta è certificata
dal preside della facoltà, o dal direttore di istituto o
dipartimento o dal titolare della cattedra alla quale il
personale di cui all'articolo 1 afferisce.
Art. 3.
1. Il giudizio di idoneità è formulato da una commissione
costituita da tre professori di ruolo dell'area disciplinare
di afferenza del candidato, nominati dal rettore, su proposta
del consiglio di facoltà.
Art. 4.
1. I posti relativi al personale tecnico laureato di cui
all'articolo 1 giudicato idoneo per l'accesso al ruolo degli
assistenti ordinari sono soppressi.
Art. 5.
1. Al personale medico ed odontoiatra dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, è mantenuta la funzione
assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517.