XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1271
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le parcelle delle prestazioni tecniche, finalizzate al
rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o di altro
atto amministrativo comunque denominato, e quelle connesse a
dichiarazioni o asseverazioni, devono essere sottoposte,
secondo i rispettivi ordinamenti vigenti, al parere
dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza.
L'ordine o il collegio professionale appone il visto di
congruità sugli elaborati ed adotta il provvedimento di
liquidazione della parcella.
2. Il provvedimento di liquidazione è redatto in triplice
esemplare, uno in bollo e due in carta semplice. La copia in
bollo è consegnata, dall'ordine o dal collegio professionale,
al committente al momento del pagamento dell'onorario; una
copia è consegnata al professionista incaricato, ed una copia
rimane agli atti dell'ordine o del collegio, che è tenuto a
rilasciarne copia autentica a chiunque dimostri di averne
interesse.
3. Le parcelle prive del provvedimento di liquidazione non
costituiscono titolo per l'esazione, neppure parziale, del
credito.
Art. 2.
1. L'obbligo della richiesta all'ordine o al collegio
professionale dell'emissione del provvedimento di liquidazione
grava sul professionista. Alla richiesta devono essere
allegati gli elaborati progettuali e copia della delibera o
del disciplinare di incarico, in conformità al disciplinare
tipo, che è predisposto entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge dal Ministero della giustizia,
sentiti i consigli nazionali degli ordini e dei collegi.
2. Anche se l'incarico non è conferito da una pubblica
amministrazione, è comunque
obbligatoria la sottoscrizione del disciplinare d'incarico
da parte del committente.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione della
richiesta, l'ordine o il collegio professionale appone il
visto di congruità e contestualmente adotta il provvedimento
di liquidazione della parcella. Qualora ne ravvisi la
necessità, l'ordine o il collegio professionale può richiedere
al professionista, con richiesta motivata, eventuali elaborati
integrativi, o chiarimenti su quelli inoltrati. In tale caso i
tempi di cui al comma 2 sono estesi a trenta giorni. Il
provvedimento di liquidazione è comunicato, con lettera
raccomandata, al professionista ed al committente.
4. Il committente, all'atto del ritiro degli elaborati
muniti del visto di congruità, versa all'ordine o al collegio
professionale le somme spettanti al professionista a termini
di legge, nonché gli importi per l'imposta sul valore aggiunto
e per il contributo previdenziale. L'ordine o il collegio
professionale provvede a versare immediatamente al
professionista le somme ad esso spettanti.
Art. 3.
1. Gli atti amministrativi rilasciati sulla scorta di
elaborati privi del visto di congruità, apposto ai sensi
dell'articolo 2, sono nulli. Gli atti notarili relativi ad
immobili, per i quali sono state poste in essere prestazioni
professionali prive del visto di congruità di cui all'articolo
2, comma 3, sono nulli.
2. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma
1, da parte del professionista, ove non configuri più grave
mancanza, costituisce grave infrazione, ed è quindi soggetta a
provvedimento disciplinare.
Art. 4.
1. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale,
che non adempie agli obblighi di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 2 entro i termini ivi fissati, per un numero di
volte in un anno superiore al 2 per cento del numero degli
iscritti, è sciolto. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 382.
Art. 5.
1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 si
applicano per le prestazioni eseguite successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, mentre per gli
incarichi conferiti in data anteriore, il professionista
dichiara, al momento del deposito degli elaborati all'ordine o
al collegio, la data del conferimento dell'incarico. Fino alla
pubblicazione del disciplinare tipo, di cui all'articolo 2,
comma 1, i rapporti fra le parti sono regolamentati dalle
disposizioni vigenti.