XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1271




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le parcelle delle prestazioni tecniche, finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o di altro atto amministrativo comunque denominato, e quelle connesse a dichiarazioni o asseverazioni, devono essere sottoposte, secondo i rispettivi ordinamenti vigenti, al parere dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza. L'ordine o il collegio professionale appone il visto di congruità sugli elaborati ed adotta il provvedimento di liquidazione della parcella.
        2. Il provvedimento di liquidazione è redatto in triplice esemplare, uno in bollo e due in carta semplice. La copia in bollo è consegnata, dall'ordine o dal collegio professionale, al committente al momento del pagamento dell'onorario; una copia è consegnata al professionista incaricato, ed una copia rimane agli atti dell'ordine o del collegio, che è tenuto a rilasciarne copia autentica a chiunque dimostri di averne interesse.
        3. Le parcelle prive del provvedimento di liquidazione non costituiscono titolo per l'esazione, neppure parziale, del credito.


Art. 2.

        1. L'obbligo della richiesta all'ordine o al collegio professionale dell'emissione del provvedimento di liquidazione grava sul professionista. Alla richiesta devono essere allegati gli elaborati progettuali e copia della delibera o del disciplinare di incarico, in conformità al disciplinare tipo, che è predisposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero della giustizia, sentiti i consigli nazionali degli ordini e dei collegi.
        2. Anche se l'incarico non è conferito da una pubblica amministrazione, è comunque obbligatoria la sottoscrizione del disciplinare d'incarico da parte del committente.
        3. Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ordine o il collegio professionale appone il visto di congruità e contestualmente adotta il provvedimento di liquidazione della parcella. Qualora ne ravvisi la necessità, l'ordine o il collegio professionale può richiedere al professionista, con richiesta motivata, eventuali elaborati integrativi, o chiarimenti su quelli inoltrati. In tale caso i tempi di cui al comma 2 sono estesi a trenta giorni. Il provvedimento di liquidazione è comunicato, con lettera raccomandata, al professionista ed al committente.
        4. Il committente, all'atto del ritiro degli elaborati muniti del visto di congruità, versa all'ordine o al collegio professionale le somme spettanti al professionista a termini di legge, nonché gli importi per l'imposta sul valore aggiunto e per il contributo previdenziale. L'ordine o il collegio professionale provvede a versare immediatamente al professionista le somme ad esso spettanti.


Art. 3.

        1. Gli atti amministrativi rilasciati sulla scorta di elaborati privi del visto di congruità, apposto ai sensi dell'articolo 2, sono nulli. Gli atti notarili relativi ad immobili, per i quali sono state poste in essere prestazioni professionali prive del visto di congruità di cui all'articolo 2, comma 3, sono nulli.
        2. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, da parte del professionista, ove non configuri più grave mancanza, costituisce grave infrazione, ed è quindi soggetta a provvedimento disciplinare.


Art. 4.

        1. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, che non adempie agli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 entro i termini ivi fissati, per un numero di volte in un anno superiore al 2 per cento del numero degli iscritti, è sciolto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.


Art. 5.

        1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano per le prestazioni eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre per gli incarichi conferiti in data anteriore, il professionista dichiara, al momento del deposito degli elaborati all'ordine o al collegio, la data del conferimento dell'incarico. Fino alla pubblicazione del disciplinare tipo, di cui all'articolo 2, comma 1, i rapporti fra le parti sono regolamentati dalle disposizioni vigenti.



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