XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1270
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Consiglio superiore della magistratura delibera la
copertura dei posti vacanti dopo due successive pubblicazioni
senza domande né dichiarazioni di consenso, entro un mese
dalla data di scadenza della seconda pubblicazione, con
trasferimento di ufficio.
Art. 2.
1. Qualora il Consiglio superiore della magistratura non
provveda entro il termine di cui all'articolo 1, la copertura
dei posti vacanti è disposta con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, da
emanare entro il mese successivo.
Art. 3.
1. Il Consiglio superiore della magistratura delibera la
copertura dei posti vacanti assegnabili su domanda, entro due
mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
Art. 4.
1. Qualora il Consiglio superiore della magistratura non
provveda entro il termine di cui all'articolo 3, la copertura
dei posti è disposta con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, entro il
mese successivo.
Art. 5.
1. Il servizio prestato per un periodo ininterrotto ed
effettivo, con esclusione dei periodi di congedo straordinario
o aspettativa per qualsiasi causa, non inferiore a quattro
anni, dai magistrati assegnati in sede di prima nomina o
trasferiti d'ufficio a norma degli articoli 1 e 2 è computato
con criterio di raddoppio ai fini economici nella classe di
stipendio di appartenenza ed in quelle successive nonché, a
domanda e previo riscatto, ai fini della pensione e della
buonuscita.
Art. 6.
1. Ai magistrati che prestano servizio con funzioni
esclusivamente o prevalentemente penali nelle corti di appello
penali, corti di assise di appello e procure generali di
Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Reggio Calabria,
Catanzaro, Napoli e Salerno o nei tribunali penali, corti di
assise e procure presso i tribunali di Palermo, Catania,
Messina, Caltanissetta, Gela, Agrigento, Trapani, Marsala,
Reggio Calabria, Locri, Catanzaro, Napoli e Salerno, è
corrisposta, per tutto il periodo di effettiva prestazione del
servizio, con esclusione dei periodi di congedo straordinario
o aspettativa per qualsiasi causa, un'indennità di rischio
pari all'ammontare dello stipendio mensile, escluse la
indennità integrativa speciale e la indennità giudiziaria.
Art. 7.
1. I benefìci di cui agli articoli 5 e 6, ove ne ricorrano
i presupposti, sono cumulabili.
Art. 8.
1. I magistrati assegnati in sede di prima nomina o
trasferiti d'ufficio a norma degli articoli 1 e 2, in possesso
anche dei requisiti di cui all'articolo 5, hanno precedenza
assoluta nei trasferimenti orizzontali, anche con funzioni
diverse da quelle esercitate, per uffici non direttivi né
semidirettivi.
Art. 9.
1. I magistrati di cui all'articolo 6, che abbiano
prestato servizio per un periodo ininterrotto ed effettivo,
con esclusione dei periodi di congedo straordinario o di
aspettativa per qualsiasi causa, per almeno cinque anni nel
medesimo ufficio giudiziario della medesima sede, hanno
precedenza assoluta in tutti i trasferimenti orizzontali anche
con funzioni diverse da quelle esercitate, nonché sugli altri
aspiranti, entro una fascia quinquennale, in tutti i
trasferimenti con conferimento di funzioni superiori, anche
diverse da quelle esercitate.
Art. 10.
1. L'elenco degli uffici giudiziari di cui all'articolo 6
può essere modificato annualmente con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura.