XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1270




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Consiglio superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti dopo due successive pubblicazioni senza domande né dichiarazioni di consenso, entro un mese dalla data di scadenza della seconda pubblicazione, con trasferimento di ufficio.


Art. 2.

        1. Qualora il Consiglio superiore della magistratura non provveda entro il termine di cui all'articolo 1, la copertura dei posti vacanti è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, da emanare entro il mese successivo.


Art. 3.

        1. Il Consiglio superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti assegnabili su domanda, entro due mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.


Art. 4.

        1. Qualora il Consiglio superiore della magistratura non provveda entro il termine di cui all'articolo 3, la copertura dei posti è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, entro il mese successivo.


Art. 5.

        1. Il servizio prestato per un periodo ininterrotto ed effettivo, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa per qualsiasi causa, non inferiore a quattro anni, dai magistrati assegnati in sede di prima nomina o trasferiti d'ufficio a norma degli articoli 1 e 2 è computato con criterio di raddoppio ai fini economici nella classe di stipendio di appartenenza ed in quelle successive nonché, a domanda e previo riscatto, ai fini della pensione e della buonuscita.


Art. 6.

        1. Ai magistrati che prestano servizio con funzioni esclusivamente o prevalentemente penali nelle corti di appello penali, corti di assise di appello e procure generali di Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli e Salerno o nei tribunali penali, corti di assise e procure presso i tribunali di Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Gela, Agrigento, Trapani, Marsala, Reggio Calabria, Locri, Catanzaro, Napoli e Salerno, è corrisposta, per tutto il periodo di effettiva prestazione del servizio, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa per qualsiasi causa, un'indennità di rischio pari all'ammontare dello stipendio mensile, escluse la indennità integrativa speciale e la indennità giudiziaria.


Art. 7.

        1. I benefìci di cui agli articoli 5 e 6, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili.


Art. 8.

        1. I magistrati assegnati in sede di prima nomina o trasferiti d'ufficio a norma degli articoli 1 e 2, in possesso anche dei requisiti di cui all'articolo 5, hanno precedenza assoluta nei trasferimenti orizzontali, anche con funzioni diverse da quelle esercitate, per uffici non direttivi né semidirettivi.

Art. 9.

        1. I magistrati di cui all'articolo 6, che abbiano prestato servizio per un periodo ininterrotto ed effettivo, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o di aspettativa per qualsiasi causa, per almeno cinque anni nel medesimo ufficio giudiziario della medesima sede, hanno precedenza assoluta in tutti i trasferimenti orizzontali anche con funzioni diverse da quelle esercitate, nonché sugli altri aspiranti, entro una fascia quinquennale, in tutti i trasferimenti con conferimento di funzioni superiori, anche diverse da quelle esercitate.


Art. 10.

        1. L'elenco degli uffici giudiziari di cui all'articolo 6 può essere modificato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.



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