XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1260




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' concessa amnistia per tutte le ipotesi previste e punite dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando la costruzione interessi un'area non superiore a 200 metri quadrati e sia destinata dall'agente ad esclusivo uso abitativo permanente e diretto, o a comprovato uso lavorativo o commerciale, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.


Art. 2.

        1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi sino al 13 maggio 2001.



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