XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1260
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' concessa amnistia per tutte le ipotesi previste e
punite dall'articolo 17, lettera b), della legge 28
gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando la costruzione interessi
un'area non superiore a 200 metri quadrati e sia destinata
dall'agente ad esclusivo uso abitativo permanente e diretto, o
a comprovato uso lavorativo o commerciale, nel rispetto dei
vincoli ambientali e paesaggistici.
Art. 2.
1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi sino al 13
maggio 2001.