XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1253
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è
sostituito dai seguenti:
"2. L'indennità prevista dall'articolo 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, con le modalità ivi previste, è
attribuita, anche se già corrisposta ad altro titolo, ai
componenti delle commissioni tributarie provinciali e
regionali.
2-bis. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta
in misura pari alla metà ai giudici delle commissioni di cui
al medesimo comma 2 che, per qualsiasi causa, non partecipano
almeno a quattro udienze mensili.
2-ter. Ai presidenti di commissione tributaria
provinciale a quelli di commissione tributaria regionale,
oltre all'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, spetta un compenso mensile
rispettivamente di lire 500 mila e di lire 750 mila".
2. Il comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:
"3-bis. L'indennità e i compensi di cui ai commi
1, 2, 2-bis e 2-ter sono cumulabili con i
trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque
denominati".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.