XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1253




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

            "2. L'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con le modalità ivi previste, è attribuita, anche se già corrisposta ad altro titolo, ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

            2-bis. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta in misura pari alla metà ai giudici delle commissioni di cui al medesimo comma 2 che, per qualsiasi causa, non partecipano almeno a quattro udienze mensili.

            2-ter. Ai presidenti di commissione tributaria provinciale a quelli di commissione tributaria regionale, oltre all'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spetta un compenso mensile rispettivamente di lire 500 mila e di lire 750 mila".

        2. Il comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

            "3-bis. L'indennità e i compensi di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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