XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1244




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, č sostituito dal seguente:

        "1. Se la pena detentiva da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive, non supera tre anni e sei mesi, il condannato puņ essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare".



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