XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1244
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, č sostituito dal
seguente:
"1. Se la pena detentiva da espiare in concreto,
tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause
estintive, non supera tre anni e sei mesi, il condannato puņ
essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un
periodo uguale a quello della pena da scontare".