XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1242
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il
diritto di scegliere di interrompere volontariamente la
propria sopravvivenza nel caso di malattia con prognosi
infausta e pervenuta alla fase terminale.
Art. 2.
1. La scelta prevista dall'articolo 1 deve risultare da
una dichiarazione scritta avente data certa e con
sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, che diviene
vincolante e rimane valida anche nel caso in cui il firmatario
abbia perso la propria capacità di intendere e di volere.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione è
allegata alla cartella clinica. Se la dichiarazione è resa
durante il ricovero, la sottoscrizione è autenticata dal
direttore sanitario dell'azienda ospedaliera.
3. Nella dichiarazione deve essere indicato un fiduciario
incaricato di dare attuazione alle disposizioni in essa
contenute nel caso di sopravvenuta incapacità del dichiarante.
Se il fiduciario per qualsiasi motivo non adempie
all'incarico, il giudice tutelare, su segnalazione di chiunque
abbia conoscenza della situazione, provvede alla nomina di un
nuovo fiduciario.
4. La dichiarazione è revocabile in qualunque tempo anche
oralmente.
Art. 3.
1. Non è punibile per i delitti previsti dagli articoli
579 e 580 del codice penale chi attua le disposizioni
contenute nella dichiarazione di cui all'articolo 2 della
presente legge.